Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Responsabilità solidale estesa ai casi di somministrazione di lavoro e appalti e distacchi illeciti (oggi esclusi). A prevederlo, tra l’altro, è l’articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, nell’ambito del pacchetto di misure sulla sicurezza sul lavoro. L’estensione della responsabilità solidale opera, tra l’altro, anche nei casi di utilizzatore che fa ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle agenzie autorizzate o comunque al di fuori dei limiti previsti, nonché nei casi di appalto privo dei requisiti e di distacco privo dei requisiti.
Chi sbaglia può rimediare, in materia d’incentivi al lavoro. Infatti, la regolarizzazione postuma di violazioni, anche se già accertate dagli ispettori, consente di conservare il diritto ai benefici normativi e contributivi fruiti sul lavoro. Inoltre, se la violazione non è più regolarizzabile, c’è un limite all’importo di incentivi che possono formare oggetto del recupero. Le novità arrivano dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 e sono state illustrate dalla Fondazione Studi con la circolare n. 4 del 5 marzo 2024.
Con meno del 5% del capitale sarà possibile controllare una società per azioni. Tale possibilità è una diretta conseguenza dell’introduzione, nell’ordinamento, del voto decuplo inseribile negli statuti di ogni Spa non quotata ma conservabile anche dopo la quotazione. È una conseguenza del combinato disposto del comma 2 dell’art. 127-sexies del Tuf e dell’articolo 2351, comma 4 c.c., così come modificato dalla legge recante “interventi a sostegno della competitività dei capitali”, n. 21 del 5 marzo 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 11 marzo.
Anche le società già quotate potranno arrivare ad attribuire il voto decuplo ai propri soci storici, ma gradualmente, cioè attraverso un percorso che durerà almeno otto anni . E’ quanto prevede il nuovo articolo 127-quinques del Tuf, così come modificato dalla legge, recante “interventi a sostegno della competitività dei capitali”. Il voto maggiorato. Anche nelle società quotate si potranno attribuire alle azioni plurimi diritti di voto ma seguendo un percorso del tutto diverso rispetto alle società di diritto comune. Per esse, infatti, attraverso una (corposa) modifica dell’art. 127-quinques del Tuf si prevede che gli statuti potranno disporre l’attribuzione di un voto ulteriore, rispetto ai due voti (attualmente ammissibili) per ciascuna azione, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi fino al massimo complessivo di 10 voti per azione.
L’Italia è nel mirino degli attacchi informatici, con tecniche sempre più affinate, anche grazie al ricorso all’Intelligenza artificiale. Lo scorso anno la crescita degli attacchi cyber gravi, cioè con un impatto ad ampio raggio, su ogni aspetto della società, della politica, dell’economia e della geopolitica, si è rivelata maggiore rispetto al resto del mondo. Numeri alla mano si tratta del +65% rispetto al 2022, in Italia, contro il +12% a livello mondiale. L’11% degli attacchi sferrati in tutto il mondo, per un totale di 310 incidenti, è stato indirizzato, ed è andato a segno, nel nostro Paese. Nel 2022 il dato era fermo al 7,6%. Oltre la metà degli attacchi (il 56%) ha comportato effetti di gravità critica o elevata. Non solo. Ha visto come vittima l’Italia quasi un attacco su due (47%) di matrice hacktivism (ossia gli attacchi informatici per finalità politiche o sociali, soprattutto dimostrative. Caso tipico sono gli attacchi contro le forze dell’ordine).
Il datore di lavoro non può detrarre l’imposta sulle prestazioni di servizi acquistate per erogarle gratuitamente ai dipendenti, ai sensi delle disposizioni dell’art. 51, secondo comma, del Tuir (dpr 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi di costi che non presentano, agli effetti dell’Iva, il necessario nesso con l’attività economica. Così, sull’argomento, si è espressa l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 338 del 10 settembre 2020.
Nuova e lunga vita per il 110% quando a essere interessati dagli interventi agevolati siano fabbricati danneggiati dal sisma, dovendo però dimostrare il nesso di causalità diretta tra il danno e l’evento calamitoso. Infatti, è possibile usufruire della agevolazione piena fino al 2025 per gli immobili danneggiati da terremoti. A questa opportunità si aggiunge la possibilità di continuare ad applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura a prescindere dalla data di presentazione della Cilas e/o del permesso a costruire (nei casi di demolizione e ricostruzione).
Dal 27 settembre 2026 l’adozione da parte di imprese e professionisti di una delle condotte contenute nella “black list” recata dalla nuova direttiva 2024/825/Ue dovrà essere considerata attività di “greenwashing”, accertabile senza necessità di ulteriori prove davanti alle competenti autorità degli Stati membri. Il termine è stabilito dal nuovo provvedimento dell’Unione europea contro il c.d. marketing ambientale fuorviante (o ecologismo di facciata), consistente nel presentare prodotti o procedimenti come più rispettosi dell’ambiente di quanto in realtà non siano. Il neo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 6 marzo 2024, introduce infatti nell’ordinamento giuridico eurounitario una lunga lista di pratiche commerciali che dovranno essere dagli Stati membri “considerate in ogni caso sleali”, in quanto ingannevoli sulle reali qualità ambientali dei beni o servizi promossi.
I sindaci della Spa ci rimettono di tasca propria per i mancati controlli sulla gestione aziendale. Dopo il fallimento della società, infatti, non otterranno il compenso professionale se, quando l’impresa è in difficoltà, di fronte ai segnali di allarme mancano di convocare l’assemblea dei soci per l’aumento del capitale o non attivano il pubblico ministero per consentirgli di provvedere. Oppure non reagiscono ad atti di dubbia regolarità degli amministratori. I componenti dell’organo di controllo, insomma, scontano la loro stessa inerzia. È quanto emerge dalle ordinanze n. 4617/24 e n. 4315/24, rispettivamente del 21 febbraio 2024 e del 19 febbraio 2024, pubblicate dalla prima sezione civile della Cassazione.
Il Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679) prevede sanzioni amministrative di importo molto elevato nel massimo (senza indicazione dei minimi), la cui applicazione impegna gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali e quelli degli uffici giudiziari. La materia necessita, ormai, di conoscenze specialistiche anche dal lato delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, destinatarie degli atti di contestazione di violazioni del Gdpr e del Codice della privacy: ciò allo scopo di affinare tecniche difensive da utilizzare sia nel corso del procedimento amministrativo condotto dal Garante sia nell’eventuale giudizio di impugnazione contro ingiunzioni di pagamento di sanzioni avanti al Tribunale e alla Corte di cassazione.
Una chimera, per i giovani, il traguardo di una pensione prima dei 71 anni. A condannarli alla veneranda età di pensionamento è la necessità, per chi vuole mettersi prima a riposo, di dover maturare un importo minimo di pensione (che non è richiesto, invece, a chi va in pensione a 71 anni). È il rischio che corrono i giovani e la ragione sta nel fatto che il tasso d’inflazione, anno dopo anno, rivaluta il requisito dell’importo minimo di pensione da maturare, mentre i salari crescono meno di questo tasso. Un esempio. Chi ha iniziato a lavorare nel 2004 sapeva di maturare il diritto alla pensione con tre requisiti: 65 anni d’età; 20 anni di contributi; aver maturato la pensione d’importo non inferiore a 7.175 euro annui, cosa possibile guadagnando uno stipendio, di media sui 20 anni di lavoro, di almeno 17.728 euro annui, poco più di 1.360 euro al mese. Oggi, a distanza di 20 anni, due dei tre requisiti sono cambiati: è salita a 67 anni l’età e l’importo minimo di pensione maturata si è portato a 9.887 euro annui, cosa possibile se si è guadagnato uno stipendio, in media sui 20 anni di lavoro, non più di 17.728 ma almeno 26.176 euro, poco più 2.010 euro mensili.
Continua a crescere il “buy now pay later”, ossia lo strumento che consente di comprare subito online un bene o un servizio ma di pagarlo in maniera dilazionata. In Europa, nel 2023, gli importi transati si sono attestati a quasi 170 miliardi di euro mentre nei prossimi 5 anni il trend positivo si attesterà al +12% annuo, anche grazie alla crescente integrazione delle soluzioni con i sistemi presso i punti vendita e all’ampliamento dell’offerta di servizi. In Italia, nel 2026, i pagamenti tramite Bnpl eseguiti sui canali online supereranno i 4 miliardi di euro, nell’ultimo biennio sono aumentati del 56% gli utenti attivi (dai circa 3 milioni del 2021 ai circa 4,5 milioni del 2023) e il 17% della popolazione (in prevalenza tra le nuove generazioni) ha utilizzato almeno una volta forme di dilazione di pagamento. Si tratta degli scenari delineati in seno al focus curato da Deloitte da cui emerge che, a livello globale, nel 2026 il valore dei pagamenti Bnpl si attesterà a quota 6% del transato totale per quasi 490 miliardi di euro.
Innovazione, transizione sostenibile, economia circolare e sociale: parte da qui il rilancio delle imprese italiane che possono contare su un nuovo strumento di copertura del credito. Dal 1° marzo scorso, infatti, Sace supporta finanziamenti di durata fino a 25 anni e senza limiti di importo erogati dal sistema bancario alle imprese italiane garantendo fino al 70% del prestito. Lo strumento previsto dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, commi 259-271) a sostegno dei nuovi investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile di cui si avvale il gruppo assicurativo finanziario controllato dal ministero dell’economia e delle finanze con un plafond dedicato di 60 miliardi di euro, è la nuova “Garanzia Archimede”.