Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 1° febbraio 2023, n. 3077), il proprietario di un sito contaminato che non sia identificato come responsabile dell’inquinamento non può essere ritenuto responsabile per l’adozione di misure di rimozione o contenimento del danno esistente, stabilendo così i confini giuridici della responsabilità da posizione per chi detiene un diritto dominante su una proprietà interessata da una contaminazione o danno ambientale.
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