La Cassazione – con sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 – ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per un infortunio sul lavoro di un lavoratore, poiché i giudici di merito non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a un altro consigliere del CdA.
Vi è distinzione infatti tra la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del dlgs 81/2008 comporta un trasferimento di poteri e obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tale, mentre la delega gestoria consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa solo su alcuni componenti del consiglio di amministrazione, delimitando l’imputabilità dell’evento lesivo.
Il Caso
L’amministratore delegato di una Srl è stato condannato per lesioni colpose ai danni di un dipendente, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il consiglio di amministrazione aveva conferito all’imputato poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre un altro membro del CdA era responsabile della sicurezza sul lavoro. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte di Appello ha ritenuto che la delega rilasciata al consigliere dell’impresa non fosse liberatoria per l’imputato, poiché non gli conferiva poteri illimitati di spesa e si limitava all’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, l’imputato è stato ritenuto responsabile per l’infortunio causato dalla sua mancata vigilanza.
La difesa ha invece sostenuto che la mancata indicazione dei poteri di spesa nella delega fosse irrilevante per la posizione di garanzia dell’imputato riguardo all’infortunio, poiché la delega si riferiva alla gestione e al controllo dell’impresa, compresa la sicurezza sul lavoro. La difesa ha quindi presentato un ricorso in Cassazione.
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