La Corte UE ha stabilito che Mercedes deve risarcire l’acquirente per la manipolazione del sistema antinquinamento dell’auto equipaggiata con software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico
Gli acquirenti di veicoli che sono stati equipaggiati con un un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico con temperature al di sotto di una certa soglia hanno diritto a un risarcimento danni dai produttori di veicoli se possono dimostrare di aver subito un danno. Non è necessario dimostrare che il produttore abbia agito intenzionalmente. È sufficiente la semplice negligenza. Questo è quanto deriva da una sentenza della Corte di giustizia europea del 21 marzo 2023 (C-100/21).
Il fatto
Un uomo aveva acquistato un veicolo del Gruppo Mercedes-Benz dotato di un impianto di manipolazione del software illecito e – sostenendo di aver subito un danno economico – ha chiesto un risarcimento al costruttore del veicolo.
Tale impianto, che comporta un aumento delle emissioni di ossido di azoto, è vietato dal regolamento n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri.
Poiché la Corte di giustizia federale riteneva di dover concedere un risarcimento alle parti interessate in altri casi solo se erano state deliberatamente e intenzionalmente ingannate dal produttore in modo immorale, la Corte regionale di Ravensburg ha chiesto il parere della Corte di giustizia europea, anche per chiarire se le direttive UE pertinenti debbano essere interpretate in modo tale da proteggere anche gli interessi dei singoli acquirenti di un veicolo colpito dallo scandalo del diesel.
La Corte di giustizia europea ha risposto affermativamente. Oltre agli interessi legali generali, la direttiva quadro tutela anche gli interessi individuali degli acquirenti di tali veicoli nei confronti dei produttori.
La decisione della Corte di Giustizia UE
La Corte ricorda che i veicoli devono essere oggetto di omologazione CE, concessa solo se rispettate le disposizioni del regolamento n. 715/2007 e sottolinea che i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare all’acquirente uncertificato di conformità che attesta il rispetto della regole di produzione e dunque tutela il singolo acquirente contro le inosservanze del costruttore.
Di conseguenza, le disposizioni della direttiva quadro, insieme con quelle del regolamento n. 715/2007, tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato.
Gli Stati membri sono tenuti a prevedere che in quel caso l’acquirente benefici di undiritto al risarcimento da parte del costruttore.
“Tuttavia, in assenza di disposizioni di diritto dell’UE sulle modalità per ottenere un risarcimento da parte degli acquirenti interessati all’acquisto di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione illegale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali modalità”, ha affermato la Corte.
Tuttavia, la legislazione nazionale non deve rendere impossibile o eccessivamente difficile per gli acquirenti ottenere un adeguato risarcimento per i danni subiti, ma si dovrà altresì evitare l’indebito arricchimento degli aventi diritto.
Nel caso sottoposto alla Corte regionale di Ravensburg, i giudici dovevano esaminare se il proprietario dell’auto avesse subito un danno a causa dell’installazione dell’impianto di manipolazione illecito. In questo contesto, si è dovuto tenere conto del fatto che è sufficiente che una richiesta di risarcimento danni sia basata sulla negligenza e non solo su un danno immorale intenzionale.
Secondo quanto riportato dai media, numerosi tribunali di tutti i gradi di giudizio hanno sospeso i casi legati allo scandalo diesel in attesa dell’attuale decisione della Corte di giustizia europea.