BANCAROTTA/ SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
di Andrea Magagnoli
Per le condotte illecite dell’amministratore di fatto risponde anche quello di diritto. Questo è quanto ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza numero 7539/2022, depositata il giorno 2 marzo 2022.
La fattispecie
Il caso di specie trae origine dalla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico di due imputati ai quali era stato contestato di avere nel corso della gestione di una società tenuto la documentazione contabile in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari relativi alla persona giuridica in seguito dichiarata fallita. La responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale veniva ritenuta sussistente sia in primo sia in secondo grado. Il difensore dell’imputato che gestiva la posizione di amministratore di diritto ricorreva allora alla Corte di cassazione deducendo in apposito motivo la mancanza di ogni responsabilità da parte del suo assistito sulla base della considerazione che i fatti illeciti contestati nel corso del procedimento avrebbero dovuto essere esclusivamente ascritti all’amministratore di fatto.
La decisione
Il procedimento giungeva dunque all’esame dei giudici della Corte di cassazione. Precisano gli ermellini nella motivazione della sentenza qui in commento come a tale conclusione si giunga sulla base di una lettura del comma secondo dell’articolo 40 del codice penale. Tale norma prevede infatti che non impedire un evento che si abbia l’obbligo di impedire equivalga a cagionarlo. La disposizione, applicata al caso di una gestione congiunta di una persona giuridica poi dichiarata fallita, comporta una precisa conseguenza circa la posizione dell’amministratore di diritto. Nella sua posizione infatti quest’ultimo è tenuto ad impedire le condotte delittuose che altri possono realizzare nel corso della gestione sociale.
Non ci si salva dimettendosi dalle cariche
Sono sufficienti per la prova del reato di bancarotta fraudolenta documentale le verifiche effettuate da parte della Guardia di Finanza anche nel caso in cui l’imputato si sia in seguito dimesso dalla carica sociale. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.7557/2022 depositata il giorno 4/03/2021. Il caso di specie,trae origine dalla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico di alcuni imputati per avere tenuto la documentazione contabile in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari relativi alla persona giuridica dichiarata fallita. Alla base della loro conclusione gli ermellini pongono l’idoneità delle verifiche effettuate da parte della Guardia di finanza a provare i fatti di reato ascritti all’imputato e che ne avevano portato alla condanna nel corso del giudizio di merito. A nulla rilevava che quest’ultimo si fosse successivamente dimesso posto che al momento degli accertamenti compiuti da parte della Guardia di finanza che avevano accertato le anomalie nella gestione sociale esso svolgeva comunque funzioni che gli avrebbero consentito di realizzare le condotte illecite che costituivano il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Andrea Magagnoli
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