In linea con il Piano d’Azione del 2020 per l’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU), la Commissione europea sta preparando una strategia per gli investitori al dettaglio, per aumentare il livello di fiducia dei cittadini nel mercato dei capitali e garantirne la protezione. Con questa finalità ha avviato una consultazione che mira ad indagare le diverse opzioni per migliorare i regimi di adeguatezza e di appropriatezza previsti dalla MiFID II e dalla IDD o per creare una nuova valutazione incentrata sugli investitori retail. L’obiettivo è sostituire l’attuale profilazione “per prodotto”, ovvero attraverso la diversificazione dei vari servizi di investimento offerti agli investitori retail in base al prodotto offerto, con una strategia di allocazione del patrimonio personalizzata (asset allocation). Tale strategia fornirebbe una guida concreta sull’allocazione ottimale delle risorse, attraverso un piano di investimento basato su una diversificazione dei vari prodotti considerati adatti per l’investitore al dettaglio, lasciandogli la libertà di scelta su quelli in cui vuole investire, anche quando non sono in linea con la strategia di allocazione. Un elemento chiave di questo nuovo strumento di profilazione potrebbe essere la trasferibilità della valutazione del cliente a qualsiasi intermediario finanziario scelto dall’investitore, integrata da una strategia di asset allocation personalizzata.

Anasf ha partecipato alla consultazione segnalando al legislatore europeo che l’introduzione di un regime unico e standardizzato per la profilazione degli investitori retail potrebbe essere opportuno per la valutazione di appropriatezza, ma non per la valutazione di adeguatezza che necessita di un’approfondita analisi di bisogni, esigenze, caratteristiche del cliente, in un determinato orizzonte temporale, da parte di un consulente finanziario. L’Associazione ha anche sottolineato alla Commissione che l’attività di asset allocation viene prestata da anni in Italia dai consulenti finanziari e che si tratta di una prestazione accessoria largamente diffusa. In generale, Anasf ha evidenziato che esistono una serie di casistiche bloccate dalla normativa sulla profilazione del cliente, a volte troppo rigorosa, che non consente di effettuare determinate scelte di investimento, anche previa specifica richiesta del cliente. Ci sono degli investitori che in base al test di adeguatezza hanno competenza e disponibilità economica di un certo rilievo, ma non hanno un profilo di rischio idoneo ad effettuare gli investimenti desiderati. Si potrebbe pertanto prevedere la possibilità per tali soggetti, coadiuvati da un consulente finanziario, di superare in alcune circostanze tali limiti normativi, ad esempio prevedendo che una parte del portafoglio disponibile possa essere lasciata alla libera scelta di investimento del cliente, senza inficiare se non in minima parte il patrimonio totale. Un’altra casistica tipica è riferita a soggetti di giovane età che non hanno grandi disponibilità economiche o esperienza, ma prospettive di lungo termine. Sono soggetti per i quali tipicamente potrebbero essere utili strumenti finanziari con un lungo orizzonte temporale, con rischio più elevato, ma ottimali per i loro obiettivi di vita. Tale tipologia di investimento è di fatto bloccata dalla MiFID o dalla IDD. La valutazione di adeguatezza attraverso il questionario di profilazione dell’investitore, per come realizzato in base alle disposizioni attuali, non consente di identificare più compiutamente, in un solo profilo di rischio, i diversi obiettivi del risparmiatore. Potrebbe invece essere opportuno prevedere che la profilazione della clientela possa essere differenziata in riferimento ai diversi obiettivi di investimento del singolo investitore rispetto al suo ciclo di vita.

L’Associazione ha anche sottolineato che occorre tenere presente che la valutazione di adeguatezza e la definizione del profilo del cliente rientrano nell’ambito dell’attività professionale svolta dal consulente; attività che comporta un’analisi approfondita delle esigenze e delle caratteristiche del cliente e che non può ridursi alla mera compilazione di un questionario, altrimenti la professionalità del consulente perderebbe il suo valore. Anasf ritiene pertanto che possa essere trasmessa ad altri intermediari la parte tecnica legata alla compilazione del questionario, ma certamente non la prestazione professionale svolta dal consulente legata alla conoscenza approfondita del cliente. L’Associazione ha altresì sottolineato alla Commissione che la valutazione di appropriatezza prevista per il collocamento di prodotti dovrebbe essere limitata il più possibile, prediligendo la prestazione del servizio di consulenza e i relativi presidi, maggiormente tutelanti per gli investitori. Rispetto agli obiettivi di investimento che dovrebbero essere previsti per un piano di investimento personale, l’Associazione ha sottolineato che non dovrebbe essere inserito un obiettivo di rendimento annuo, considerata l’aleatorietà di tale elemento, soprattutto in termini nominali. È evidente che si tratta di un obiettivo che non può essere previsto e che, se inserito nel piano, potrebbe essere fortemente ingannevole e fuorviante per l’investitore.

Come indicato in altre consultazioni, Anasf ha anche sottolineato che occorre prestare particolare attenzione all’utilizzo dei dati della clientela contenuti nella profilazione, soprattutto rispetto agli aspetti legati alla privacy. I dati del cliente potrebbero essere utilizzati da altri operatori per altre finalità, in ragione di specifici accordi/legami con altri intermediari del mercato, interessati ai profili e ai dati degli utenti registrati (co-marketing, co-branding). L’Associazione ha infine ribadito come sia necessario responsabilizzare il cliente e trasmettergli attraverso il servizio di consulenza educazione finanziaria, affinché l’investitore diventi consapevole dell’importanza di comunicare al suo consulente i principali cambiamenti della sua situazione personale o dei suoi obiettivi. ((riproduzione riservata)
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