L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 339 – marzo 2022
     

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

obblighi informativi

Un quesito che ci viene inviato frequentemente riguarda il segnalatore o più in generale il procacciatore di affari: una figura quasi sempre presente nella prassi della distribuzione assicurativa.
Le assicurazioni sono (o dovrebbero) essere presenti in tutte le attività industriali, commerciali, sociali e di servizi.

I soggetti che nel nostro paese si occupano di intermediazione assicurativa iscritti al Registro degli intermediari sono oltre duecentomila, e sono affiancati generalmente da un numero (imprecisato) di persone che segnalano altre persone o situazioni favorevoli alla stipula di contratti assicurativi.
E che si aspettano naturalmente un compenso sotto qualche forma a fronte della loro segnalazione.

L’Ivass è intervenuta diverse volte per precisare il ruolo di queste figure, ma ho potuto constatare che molti intermediari gradiscono tuttora avere ulteriori indicazioni e suggerimenti al riguardo. Di recente poi la nuova normativa sul lavoro occasionale ha acceso l’attenzione su questa figura. Cerco quindi di analizzarla procedendo per passi successivi.

Cosa dice il codice dell e assicura zioni private (Cap)
Il Cap definisce la distribuzione assicurativa come l’attività di “fornire consulenza, in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”.

Il Cap non contempla la figura del segnalatore, e l’Ivass – in una delle sue Faq – conferma che non può essere considerato come distributore se la sua attività si limita ad una mera segnalazione di nominativi “salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”.

La percezione di un compenso (qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario), è riferita naturalmente all’assistenza e/o alla consulenza ai clienti che un intermediario assicurativo svolge a titolo oneroso nell’attività di distribuzione assicurativa.

La remunera zione del segnalatore
Poiché anche il segnalatore svolge la sua attività “a titolo oneroso” è necessario esaminare come remunerare il suo contributo allo sviluppo degli affari assicurativi.
Prima dell’emanazione del Cap l’intermediario agente poteva definire il rapporto con un segnalatore – procacciatore applicando il “Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione” del 1939, tuttora vigente, che prevedeva quattro livelli di inquadramento.

Di questi, uno (produttore di quarto gruppo) prevedeva una relazione tra agente e procacciatore di affari totalmente libera da ogni impegno o vincolo.
Dal 1°gennaio 2006, con l’entrata in vigore del Cap questo non è più possibile, in quanto l’attività di intermediazione assicurativa è ora assoggettata all’obbligo di iscrizione al Registro degli intermediari (Rui).

Erogare un compenso a soggetti la cui attività è estranea al mondo assicurativo, a fronte del loro impegno a segnalare l’esistenza e la disponibilità di potenziali clienti era ed è una pratica diffusa e utile a tutto il mercato assicurativo. Per chi (compagnie e intermediari) i prodotti assicurativi li crea e li colloca e per chi – pur facendo tutt’altro – ha la disponibilità di nominativi di soggetti potenzialmente interessati a coperture di qualunque tipologia.

La pattuizione contrattuale relativa alla collaborazione tra un distributore assicurativo e un segnalatore deve però escludere a priori, da parte del segnalatore stesso, una qualsiasi forma di assistenza o di consulenza al cliente, come ha precisato l’Ivass, per evitare di ricadere nell’attività di intermediazione.
Di conseguenza il compenso che percepisce il segnalatore ha la finalità di remunerare la segnalazione e non il risultato della stessa.

Come configurar e il rapporto distributore segnalatore?
Se il soggetto segnalatore è provvisto di partita iva il problema del compenso non si pone, in quanto può emettere fattura per la sua attività di segnalazione a favore di un distributore, nei termini prima precisati.
In caso contrario è possibile stipulare un accordo di collaborazione occasionale.

In ogni caso è necessario precisare i termini e le condizioni cui il segnalatore deve attenersi per non incorrere nel reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione: “chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa in difetto di iscrizione al registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila” (Art.305 del Cap).

Aggiungo che un intermediario che si avvale per la distribuzione assicurativa di soggetti non abilitati può essere soggetto ad un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità di vigilanza che si potrebbe concludere con la radiazione dal Registro per 5 anni.

Il segnalatore come la voratore autonomo occasionale
I requisiti e gli elementi essenziali per poter configurare la relazione tra un intermediario assicurativo e un segnalatore come rapporto di lavoro occasionale sono i seguenti:
• mancanza di ogni vincolo di subordinazione
• mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale
• occasionalità della prestazione
• assenza di coordinamento con l’attività dell’intermediario committente.

Aspetti formali della collaborazione occasionale Inps: non c’è un limite di importo per quanto riguarda il compenso, ma la collaborazione è assoggettata a contribuzione INPS per la parte eccedente i 5.000 euro annui complessivamente considerati anche per più committenti.

Le aliquote contributive sono quelle previste per la gestione separata, 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente.

Inail: il lavoro autonomo occasionale non è soggetto all’assicurazione Inail.

Fisco: i redditi da attività di lavoro occasionale autonomo sono considerati “redditi diversi” (DPR 917/1986, TUIR, art.67) e sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 20%.

Contratto: la forma scritta non è obbligatoria ma è opportuna per delineare il profilo della collaborazione:
• descrizione dell’attività, con la specificazione dei limiti imposti dal Cap e da tutta la normativa sulla distribuzione assicurativa per non incorrere in sanzioni penali e regolamentari
• compenso concordato preventivamente per le segnalazioni dei potenziali clienti.

La comunicazione all’Ispettorato del lavoro: dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (d.lgs. 81/2008, Art.14).

La comunicazione è obbligatoria per i committenti imprenditori, ma una nota ufficiale del Ministero del lavoro, emanata il 27 gennaio 2022 sotto forma di Faq ha precisato che la prestazione resa dal procacciatore di affari occasionale non necessita di comunicazione preventiva in quanto i redditi prodotti rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.67 del TUIR prima citato (redditi diversi).

Resta comunque da chiarire se il segnalatore può essere considerato un procacciatore di affari come sembra affermare l’Ivass nella sua Faq precedentemente menzionata. Nella successiva analisi di un avvocato giuslavorista viene esaminato dettagliatamente questo aspetto, su cui persistono alcuni dubbi.

Conclusioni
Concludo questa analisi ricordando che è opportuno porre molta attenzione ad alcune situazioni particolari tipo quella – molto diffusa – relativa ad eventuali compensi retrocessi ad amministratori di condomini per la loro opera di segnalatori.

Se gli amministratori non sono iscritti al Registro degli intermediari non possono ricevere alcun compenso provvigionale.
Valgono anche per queste situazioni le regole e la possibilità di ricevere compensi nella forma e nelle modalità prima descritte.

È inoltre opportuno ricordare che un amministratore, se opera anche come segnalatore ricevendone un compenso, dovrebbe preventivamente affrontare – se presente – il tema del conflitto di interessi con i condomini amministrati.


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