SOSTEGNI TER/ EMENDAMENTO SU EXTRAUE ALTAMENTE QUALIFICATI CHE LAVORANO DA REMOTO
di Daniele Cirioli
Debuttano i «nomadi digitali». Sono lavoratori extraUe altamente qualificati, per i quali non è necessario il nullaosta per lavorare in Italia e il permesso di soggiorno gli viene rilasciato per un anno a patto che siano in possesso di una polizza sanitaria per tutti i rischi. A stabilirlo è un emendamento al ddl di conversione del dl n. 4/2022 (Sostegni ter), che demanda a un decreto la definizione della disciplina. Un altro emendamento proroga a fine anno la possibilità per le agenzie di somministrazione di inviare lavoratori in missioni a termine per periodi oltre i 24 mesi, senza che ciò determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Identità giuridica. La prima novità riguarda l’introduzione di una nuova categoria di lavoratori extracomunitari, beneficiari della possibilità di fare ingresso in Italia per lavoro al di fuori delle «quote annuali» e di particolari modalità e termini per il rilascio di visti d’ingresso e permessi di soggiorno. La disciplina è dettata all’art. 27 del TU Immigrati (dlgs n. 286/1998) che contiene anche l’elenco dei lavoratori destinatari. L’emendamento aggiunge a tale articolo la lett. «q-bis» che individua questa nuova categoria: «nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea». Per la letteratura sociale sono persone che amano viaggiare e lavorare in autonomia, senza un posto fisso (non di dimora, non di lavoro). L’emendamento dà una veste giuridica: «cittadini di un paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da recono in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello stato italiano». Ai nuovi lavoratori, nel caso svolgano un’attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione di visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a patto che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi e vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo. Un decreto dovrà ora completare la disciplina, dettando le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, i limiti minimi di reddito del richiedente, nonché le modalità per la verifica delle attività lavorative da svolgere.
Missioni a termine senza tetto. La seconda novità è la proroga al 31 dicembre (il termine oggi previsto è 30 settembre), della possibilità per le agenzie di somministrazione di mandare lavoratori in missioni a termine per oltre 24 mesi, anche non continuativi, senza comportare sull’azienda utilizzatrice la sanzione dell’assunzione definitiva (costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Si ricorda che la missione è il contratto tra agenzia e impresa-utilizzatrice e può essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) o a termine. In entrambi i casi, i lavoratori somministrati non possono eccedere determinate quote rispetto ai dipendenti: il 20% per lo staff leasing e il 30% per la somministrazione a termine (contando pure le assunzioni a termine). Nel secondo caso, inoltre, i periodi di missione rientrano nel calcolo della durata massima legale dei contratti a termine, che è pari a 24 mesi. La novità è la proroga della disapplicazione del tetto per tutto l’anno 2022.
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