LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL 13/2022: PER IL VISTO I PROFESSIONISTI DEVONO VERIFICARE I CONTRATTI
di Giuliano Mandolesi
Ha un doppio volto il nuovo decreto antifrodi: da un lato si stringono le maglie attorno ai professionisti coinvolti nell’apposizione del visto di conformità; dall’altro, aumenta il numero di cessioni effettuabili. E ancora: giro di vite contro i maxi tax credit connessi all’attuazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ovvero quelli ad hoc per le imprese ricettive e le agenzie di viaggio. Mentre resta ancora da chiarire l’interazione con la disposizione antifrodi precedente, di cui all’articolo 28 c. 2 del dl 4/2022 (il cosiddetto decreto Sostegni ter) relativamente all’applicazione del cosiddetto periodo transitorio ovvero l’ulteriore cessione jolly concessa ai crediti oggetto di opzione entro lo scorso 16 febbraio.

Sono, in sintesi, le principali novità e problematiche fiscali derivanti dall’entrata in vigore del nuovo decreto di contrasto alle frodi, il dl 13/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 25 febbraio.

Riparte il mercato delle compravendite. Il principale effetto della disposizione è quello di riattivare (almeno parzialmente) il mercato delle compravendite dei crediti trasferibili.

L’articolo 28 c. 1 del decreto Sostegni ter (il dl 4/2022), nella sua previgente formulazione, aveva infatti posto forti limitazioni alla circolazione dei crediti di cui articoli 121 c. 2 e 122 c. 2 del dl 34/2020, prevedendo un solo passaggio di mano per bonus.

Questo aveva congelato sia gli acquisti da parte di banche e intermediari finanziari sia, conseguentemente, tutte le operazioni di sconto in fattura, non avendo il fornitore la certezza di poter liquidare immediatamente il credito incamerato dal cliente beneficiario.

Il nuovo decreto interviene su questo aspetto abrogando e riscrivendo il comma 1 dell’articolo 28 del decreto Sostegni ter; impedendo i trasferimenti parziali; aumentando il numero di cessioni effettuabili (da 1 a 3).

Novità della disposizione è che non si tratta di tre cessioni completamente libere ma due di esse (la seconda e la terza) sono effettuabili unicamente a patto che i cessionari siano banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Inoltre, oltre alla limitazione dei trasferimenti, per garantire la totale tracciabilità degli stessi a partire dal 1° maggio 2022 a ogni credito passato di mano sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Non è ancora stata chiarita però l’interazione o meglio il coordinamento tra la nuova disposizione antifrodi, con il pacchetto di tre cessioni per credito, e la norma di cui al comma 2 dell’articolo 28 in commento, non modificata o abrogata dal dl 13/2022.

Il citato comma 2 disciplina il cosiddetto periodo transitorio ovvero l’ulteriore cessione «jolly» concessa ai crediti oggetto di trasferimento comunicato all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 16 febbraio 2022. Su questo aspetto sono attesi chiarimenti che definiscano la convivenza (a una prima analisi complessa) delle due discipline.

Più controlli per i professionisti. Ulteriore novità prevista dal dl 13/2022 è la disposizione contenuta all’articolo 4 che prevede, in caso di lavori edili di importo superiore a 70 mila euro, l’obbligo di indicare nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dalle ditte che siano applicati i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma, il cui intento da titolo è anche quello di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, risulta per certi versi paradossale perché applicabile unicamente in caso di cessione del credito non prevedendo adempimenti in caso di fruizione diretta della detrazione da parte del beneficiario.

Va specificato che, come indicato al comma 2 dell’articolo 4, tale nuovo vincolo non ha efficacia immediata ma solo decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Inclusi i nuovi bonus da Pnrr. Il nuovo decreto antifrodi abbraccia anche i tax credit di cui agli articoli 1 e 4 del dl 152/2021. Si tratta dei bonus previsti in diretta attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e concessi alle imprese che operano nel settore ricettivo per il miglioramento delle infrastrutture utilizzate (alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari, porti e parchi tematici) e alle agenzie di viaggio e tour operator per implementare la digitalizzazione aziendale.

Prima delle modifiche apportate dal dl 13/2022 all’articolo 1 comma 4 lettere a) e b), questi crediti erano liberamente cedibili per un numero illimitato di volte. Post modifiche, per allineare tutte le disposizioni, anche questi tax credit soggiacciono al nuovo vincolo numerico con massimo tre trasferimenti consentiti, uno libero e due vincolati ai soggetti ex articolo 106 Tub.

I crediti sottoposti a sequestro. Come rilevato indirettamente anche dall’Agenzia delle entrate nel documento prodotto in occasione dell’audizione del direttore Ernesto Maria Ruffini alla V commissione bilancio del Senato, lo scorso 10 febbraio, è sorta una problematica collegata all’utilizzo dei crediti acquisiti dagli intermediari finanziari e oggetto di sequestro preventivo.

È noto, infatti, che alcuni tax credit trasferibili possono essere utilizzati dal cessionario unicamente con la stessa modalità con cui sarebbero stati usati dal beneficiario principale, ovvero in quote annuali non recuperabili se non fruite nell’annualità di competenza, e i lunghi tempi tecnici per liberare i crediti oggetto di sequestro avrebbero rischiato di far perdere il diritto all’utilizzo degli stessi per una o più annualità.

Sul punto è stata trovata un’opportuna soluzione strutturata nell’articolo 3 del 13/2022 prevedendo che, in caso di sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria, l’utilizzo dei crediti i cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento entro i termini stabiliti aumentati però di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

Di fatto quindi si congela l’effettività dei crediti fiscali e si riporta in vita una volta terminato l’iter giudiziario.

Anche questa disposizione avrà delle ripercussioni positive sul mercato delle compravendite dei bonus, avendo di fatto garantito un diritto all’acquirente in buona fede, in caso di sequestri di crediti ritenuti inesistenti da parte dell’Autorità giudiziaria in quanto «cose pertinenti al reato».

Va ricordato che non si tratta di una casistica poco rilevante poiché, come indicato nel citato documento dell’Agenzia delle entrate, fino lo scorso 10 febbraio era pari a 2,3 miliardi di euro il valore dei crediti oggetto di sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
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