GIURISPRUDENZA
La stipula di un’assicurazione infortuni “in occasione” dell’erogazione d’un mutuo fondiario non sempre è quel che sembra. La S.C. chiarisce i criteri di qualificazione del contratto e gli oneri dell’intermediario
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 339 – marzo 2022
1.Sono molto diffuse; in genere sono molto care; hanno le forme più diverse: non parliamo ovviamente delle borse da donna, ma delle polizze offerte dalla banca al mutuatario, in occasione della erogazione d’un finanziamento, più spesso d’un mutuo fondiario.
La prassi parla in questi casi di polizze “abbinate” ad un mutuo; e per essi l’Ivass ha dettato addirittura un regolamento ad hoc (regolamento 40/12, del quale si dirà meglio più oltre).
Ma a frugar con lo specillo nella realtà delle prassi commerciali ci si accorge subito che l’espressione “polizze abbinate” è giuridicamente insignificante.
Questi contratti, infatti, possono assumere le forme più diverse sia quanto alla stipula, sia quanto al rischio, sia quanto agli interessi assicurati: sicché il primo problema che essi pongono all’interprete è stabilire che tipo di rischi coprano; chi sia l’ “assicurato” e chi il “contraente”; e soprattutto a quali condizioni essi siano soggetti alla particolare disciplina dettata dall’Ivass.
Una parte di questi problemi è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 1° febbraio 2022 n. 2989: prima di dar conto dei contenuti di tale decisione, tuttavia, sarà bene mettere un po’ d’ordine nella categoria delle “polizze abbinate al mutuo”.
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