di Cesare Di Cintio e Serena Angileri*
Tra le varie novità che la riforma del sistema sportivo introdurrà, l’istituzione della figura del «lavoratore sportivo» è certamente una delle più importanti e significative. Per la prima volta in assoluto viene riconosciuto nell’ordinamento italiano «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico» il lavoratore sportivo, ovvero colui che esercita l’attività sportiva «verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». Il decreto legislativo adottato in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, sul punto prima ancora di addentrarsi nella materia attraverso gli articoli 25 e s.s., fornisce una prima e chiara definizione di lavoratore sportivo all’interno del titolo I rubricato «Disposizioni e principi generali». Si tratta quindi di istruzioni, quelle contenute nello schema di decreto legislativo, che creano una nuova disciplina del rapporto di lavoro incentrata sulla nozione «sostanziale» di professionismo, non più legata alla sola decisione delle singole federazioni (come noto le federazioni sportive hanno riconosciuto come «professionistiche» sei discipline sportive, che oggi sono rimaste solo quattro: il calcio, il golf, il basket e il ciclismo, tutte soltanto relegate al settore maschile). Con l’introduzione di una definizione di tal genere, in vigore da luglio del 2022, viene così superata la disciplina normativa di cui alla legge n. 91/1981, nota ai più come le legge sul professionismo sportivo, che, per effetto dell’articolo 2, intendeva come professionisti soltanto «gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolate dal Coni, che conseguono la qualificazione dalle relative federazioni sportive nazionali». Inoltre, i rapporti di lavoro sportivo così come previsti dalla riforma, ricorrendone i presupposti, potrebbero costituire oggetto di: un rapporto di lavoro subordinato; un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409 n. 3 cpc; prestazione occasionale secondo la disciplina di cui all’art. 54 bis del dl n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017. La figura «generale» del lavoratore sportivo, disciplinata dall’art. 25, nella cui definizione vengono ricondotti l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, presenta comunque alcune differenze rispetto a quella del professionista sportivo. Relativamente a quest’ultimo, infatti, il successivo art. 29, dedicato specificatamente al «Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici», prevede espressamente che nei settori professionistici, il lavoro svolto come attività principale ovvero prevalente oltreché continuativa si presume riconducibile sempre nella prima tipologia, quella del rapporto di lavoro subordinato. Diverso il discorso riguardante il lavoratore sportivo: in questo caso il decreto non introduce una tipizzazione del rapporto. Caso per caso occorrerà valutare la sussistenza delle specifiche condizioni necessarie al fine di inquadrare il rapporto di lavoro come subordinato o autonomo in base alle regole ordinarie. Tale rapporto potrà dunque ricondursi tanto all’area del lavoro subordinato quanto a quello autonomo, secondo i criteri e i parametri di diritto comune. Anche qui, come in generale in tutta la riforma, appare chiaro il tentativo di uniformare, ove possibile, il settore del lavoro sportivo ai modelli giuslavoristici civili. Alcune differenze però permangono. Il contratto di lavoro subordinato sportivo, infatti, può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Non un indeterminato, inapplicabile nel mondo «rapido» e in costante evoluzione dello sport, ma contratti al massimo quinquennali. Accanto alle disposizioni disciplinanti il lavoratore sportivo, il rapporto di lavoro subordinato sportivo e il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, è prevista anche la disposizione relativa alle «prestazioni sportive amatoriali».
Con l’introduzione di questo tertium genus la riforma sembra quindi voler mirare a limitare le aree di incertezza oggi esistenti e a offrire l’occasione di superare l’attuale inquadramento tra professionisti e dilettanti. In particolare, l’articolo 29 individua gli amatori nei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.Con l’intento di distinguere le caratteristiche delle prestazioni amatoriali, la riforma prevede la loro incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, in ogni caso, con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Previsto in capo all’ente dilettantistico l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Diverso invece è il regime di premi e compensi occasionali, così come le indennità di trasferta e rimborsi spesa anche forfettari espressamente previsti per gli amatori nell’ambito sportivo dilettantistico (e invece assolutamente vietati per i volontari, salvo che per le sole spese documentate). In riferimento poi all’erogazione di tali importi (premi e compensi occasionali) la riforma precisa che qualora le indennità di trasferta e i rimborsi superassero i limiti reddituali normativamente imposti (oggi fissati con un tetto massimo di 10 mila euro) le prestazioni sportive svolte dall’amatore sarebbero da considerare di natura professionale per l’intero importo, con conseguente applicazione della disposizione prevista per i «lavoratori sportivi» e annesse implicazioni.
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