Studio G.L.
VISTO CONFORMITÀ E REQUISITI MINIMI POLIZZA

Quesito

Sono un professionista abilitato a rilasciare il visto di conformità; tale attività può essere esercita previa stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale minimo di 3 milioni di euro che non preveda alcuna franchigia o scopertura e assicuri la copertura per 5 anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo e 5 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza. La polizza predisposta dal mio assicuratore prevede una franchigia pari all’1% degli introiti dichiarati, fermo lo scoperto di euro 1.000 per ogni sinistro. È comunque previsto l’impegno dell’assicuratore a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla franchigia/scoperto, rivalendosi successivamente sull’assicurato. Tale condizione contrattuale rende la polizza conforme alle prescrizioni di legge?

Risposta

I soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità ai fini delle agevolazioni Superbonus sono i medesimi autorizzati a rilasciare il c.d. «visto leggero» rispetto alle dichiarazioni dei redditi presentate per conto dei contribuenti. Rientrano in tale categoria, i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Ai sensi del dm 164/1999 questi soggetti sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato all’attività prestata e, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore. Con la circolare n. 30/E/2020 è stato chiarito che l’adeguatezza della polizza attiene all’aspetto contrattualistico, quindi deve essere valutata dalle parti (assicurato e compagnia assicurativa) tenuto conto dei visti di conformità rilasciati. Attesa la finalità della polizza, che è quella di tenere indenne lo Stato e/o i contribuenti da eventuali danni recati dal professionista, anche una polizza assicurativa che preveda franchigie o scoperti e l’impegno della società assicuratrice a risarcire integralmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia, è conforme alle prescrizioni di legge. Tale conclusione è stata confermata anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28/E/2014.

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