Semplificazione in arrivo per formare e aggiornare professionalmente chi fornisce informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori. A partire da aprile, infatti, saranno gli intermediari a valutare come impostare i processi interni più idonei ad assicurare formazione e aggiornamento professionale di qualità ai propri dipendenti. Restano fermi tutti i presidi in materia di conoscenza e competenza del personale previsti dalla normativa europea Mifid2. Le modifiche al Regolamento, sottoposte a Banca d’Italia e all’Ivass, che hanno dato parere favorevole, e approvate dalla Consob, entreranno in vigore dal 31 marzo. «Le banche, le sim e le reti devono dotarsi di procedure interne idonee ad assicurare la conformità ai requisiti di conoscenza ed esperienza previsti dal nuovo art. 78 del Regolamento Intermediari, in vigore dal 31 marzo 2021, e alle indicazioni recate dagli Orientamenti dell’Esma. In particolare, gli intermediari devono conservare per almeno 5 anni la documentazione che consenta la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dalle nuove disposizioni. Devono, inoltre, rilasciare al personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta», ha sottolineato a Milano Finanza Flavio Bongiovanni, capo dell’Ufficio Vigilanza Intermediari alla Consob. Quindi, in base al nuovo quadro regolamentare, la valutazione delle modalità di formazione e aggiornamento professionale dei soggetti impegnati nella consulenza finanziaria è affidata agli stessi intermediari e non più a una disciplina prescrittiva di dettaglio», ha spiegato Bongiovanni. Le sue regole principali riguardano: l’indicazione tassativa dei requisiti di qualifica professionale e del correlato periodo di esperienza professionale richiesto; la modalità di formazione professionale (n. di ore minimo annuale; modalità previste per la formazione in aula e a distanza; caratteristiche del test di verifica; caratteristiche degli enti formatori); le modalità di supervisione e caratteristiche del soggetto supervisore. Così l’ente guidato da Paolo Savona intende consentire una maggior flessibilità dei presidi organizzativi di ciascun intermediario in base al principio di proporzionalità, con ciò «si intende che la pratica attuazione dei requisiti richiesti dalla normativa deve essere calibrata sulla base della complessità del servizio svolto, dei prodotti finanziari distribuiti e della tipologia del cliente servito, fermo restando l’obiettivo della tutela degli investitori, che non può essere degradato dall’applicazione del principio di proporzionalità», ha continuato l’esperto. In sostanza, quanto più articolata è l’attività globale, svolta dall’intermediario (in ragione del numero e della tipologia dei clienti, dei servizi prestati e della complessità dei prodotti finanziari offerti) «tanto più articolata deve essere la struttura organizzativa predisposta». (riproduzione riservata)
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