di Andrea Magagnoli

Ai fini della configurabilità della responsabilità del legale è necessaria la prova dello specifico danno derivato dalla condotta imperita. Lo afferma la corte di cassazione con ordinanza 3781/2021 del 12/2/2021. Il caso di specie trae origine dalle sentenze di rigetto della domanda promossa nei confronti di due legali e diretta ad ottenere il risarcimento del danno prodotto a seguito della negligenza dimostrata nell’adempimento del loro incarico professionale precedentemente conferito. I giudici di merito ritenevano infondata le domanda promossa nei confronti dei legali; tale decisione era fondata sul mancato raggiungimento della prova nel corso del procedimento. Secondo i giudici di merito infatti non era stata raggiunta la prova del danno e della sua imputabilità ai convenuti non potendone che conseguire il rigetto della domanda promossa nei loro confronti. La questione della responsabilità del legale, rappresentata ai giudici di merito, viene a seguito del ricorso dell’ attore portata all’ esame degli ermellini, che ne definiscono i contenuti con la sentenza qui in commento. Questi ultimi pongono infatti degli specifici limiti alla sua configurabilità precisandone nella motivazione dell’ ordinanza 3781 il contenuto e l’operatività nei casi concreti come quello di specie posto al loro esame. Infatti al fine di potere essere ritenuto responsabile un legale debbono essere provati specifici elementi. In particolare, oggetto della dimostrazione positiva, da raggiungersi nel corso del procedimento sono l’esistenza del danno inteso quale concreta riduzione delle possibilità giuridiche del danneggiato nonché l’ulteriore fatto della sua imputabilità al legale, solo in tali casi potrà venire emessa una sentenza di condanna al risarcimento nei confronti del legale. Nel caso di specie tali elementi non erano stati pertanto, i giudici di merito avevano legittimamente pronunciato la reiezione della domanda promossa nei confronti dei convenuti, con la conseguenza che la loro decisione dovrà essere confermata. Il ricorso pertanto viene rigettato.
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