RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE/ Lo dice un’ordinanza della Corte di cassazione
In caso di errore nell’individuare l’organo competente
di Andrea Magagnoli
Un legale può essere ritenuto responsabile per errata individuazione dell’organo competente solo nel caso in cui venga data la prova del danno conseguente all’errore. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7064/2021, depositata il giorno 12/3/2021. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di pagamento promossa da parte di un legale nei confronti di una propria assistita. Tale richiesta aveva ad oggetto i propri compensi maturati per la precedente attività professionale. La convenuta svolgeva allora una domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere in questo caso un risarcimento per i danni asseritamente patiti e conseguenti alla negligenza del legale attore. In primo grado la domanda principale e quella riconvenzionale venivano entrambe rigettate ritenendole non provate mentre nel giudizio di appello veniva accolta la sola domanda del legale. Ricorreva allora la convenuta eccependo in apposito motivo di ricorso l’illegittimità della sentenza di primo grado. Deduceva, infatti come la condotta del legale fosse stata connotata da una palese negligenza tanto da dovere escludere ogni obbligo di corresponsione dei pretesi compensi professionali. Gli ermellini risolvono la questione sulla base di un esame delle modalità di motivazione del provvedimento emesso da parte dei giudici di appello. Osservano sul punto i giudici come nel corso del procedimento non sia stata in alcun modo data prova della negligenza professionale del legale. Viene precisato infatti come nell’ipotesi di un errore circa l’individuazione dell’organo effettivamente competente, al fine di potersi ritenere responsabile il legale incorso in tale errore, sia necessario anche la presenza di un ulteriore elemento. E cioè che dalla negligenza dell’avvocato sia derivato un effettivo danno per l’assistito che se diligentemente difeso avrebbe evitato ogni riduzione della propria sfera patrimoniale. Il ricorso è stato ritenuto infondato e dichiarato inammissibile.
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