Dopo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015, e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici dell’anno seguente, il sistema finanziario è stato naturalmente considerato uno dei fulcri della promozione di un’autentica sostenibilità sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Tanto più che, nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un Piano d’Azione per la finanza sostenibile che contiene indirizzi strategici e misure da adottare proprio per finanziare la crescita sostenibile e favorire l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) negli investimenti finanziari.

In linea con tale Piano d’Azione, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr: Sustainable Finance Disclosure Regulation), che disciplina gli obblighi di informativa in materia di Esg da rendere alla clientela sia sull’integrazione dei rischi di sostenibilità sia sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza degli operatori del settore finanziario. A questi obblighi informativi, la Sfdr ne aggiunge di più specifici, che riguardano la disclousure sugli obiettivi di investimento sostenibile e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto di investimento o pensionistico.

La Sfdr ha un ambito di applicazione ampio, dal momento che si rivolge alla platea dei cosiddetti partecipanti ai mercati finanziari, in particolare compagnie di assicurazione che offrono prodotti di investimento assicurativo, gestori di fondi di investimento alternativi, enti creditizi che forniscono servizi di gestione di portafogli, enti pensionistici aziendali o professionali e non ultimo i consulenti finanziari, cioè gli intermediari assicurativi, gli enti creditizi e le imprese di investimento che forniscono consulenza finanziaria.

Numerosi sono anche i prodotti oggetto del Sfdr, tra cui i prodotti finanziari, i prodotti di investimento assicurativo, i fondi di investimento alternativo e i prodotti pensionistici individuali paneuropei.

Il compito di sviluppare gli standard tecnici di regolamentazione sul contenuto, sulla metodologia e sulla presentazione delle informazioni in materia di Esg, a livello di soggetti e di prodotto, è stato affidato alle tre European Supervisory Authorities, Eba, Esma e Eiopa (le Esa’s). In attuazione dell’incarico, il 23 aprile 2020 queste ultime hanno pubblicato il Joint Consultation Paper on Esg disclosures, una consultazione pubblica imperniata su sette progetti di norme tecniche di dettaglio (Rts) che riguardano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli effetti negativi per la sostenibilità a livello dell’intermediario che presta i servizi finanziari. Inoltre, i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale e nei siti web dell’intermediario.

E infine i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni sugli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche. Al termine del processo di consultazione pubblica, lo scorso 4 febbraio il comitato congiunto delle Esa’s ha consegnato la relazione finale proponendo l’applicazione degli Rts a partire dal gennaio 2022. Spetta ora alla Commissione Europea il formale recepimento degli Rts in tema Esg nei servizi finanziari.

Allo stato attuale è stato preannunciata come imminente la pubblicazione di una dichiarazione pubblica di vigilanza da parte delle Esa’s sull’applicazione efficace e coerente fra tutti gli Stati membri dell’Unione dei principi della Sfdr. D’altro canto è importante precisare che gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti ad applicare la maggior parte delle disposizioni della Sfdr già a partire dal 10 marzo 2021, e ciò anche in relazione ad alcune di quelle disposizioni della Sfdr destinate a essere integrate dagli Rts di futura emanazione.

Da registrare che alla Sustainable Finance Disclosure Regulation si è aggiunto il Regolamento Ue 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia), pubblicato il 18 giugno 2020, che ha introdotto criteri armonizzati per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile: l’individuazione certa del grado di ecosostenibilità di un investimento mira nello specifico al contrasto del fenomeno del cosiddetto greenwashing o ambientalismo di facciata. Per l’attuazione del Regolamento sulla Tassonomia, tuttavia, si prevedono tempi più lunghi, con applicazione differita al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023.

La regolamentazione delle tematiche Esg non si ferma qui e per i prossimi anni sono in previsione nuove regole di condotta per fondi di investimento, imprese di investimento e altri operatori del settore. La definizione di misure e criteri validi per gli operatori di tutta l’Ue, d’altronde, contribuisce a incrementare le garanzie per gli investitori e a favorire la concorrenza tra gli stessi operatori che operano a livello transfrontaliero. (riproduzione riservata)

*avvocato Studio Annunziata & Conso
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