L’Ivass ha pubblicato il chiarimento applicativo sul trattamento dei crediti d’imposta ai fini contabili, di copertura delle riserve tecniche e di utilizzo nelle gestioni separate.

Di seguito il documento disponibile sulla pagina web di IVASS.

I decreti legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”)1 (di seguito, anche “Decreti”) hanno introdotto nell’ordinamento italiano misure fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo).

In considerazione delle peculiarità dei crediti d’imposta introdotti dai Decreti, con il presente documento si forniscono indicazioni sul trattamento degli stessi ai fini dell’iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, dell’inserimento tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate e del trattamento contabile nel bilancio di esercizio.

La fattispecie in esame si configura come acquisizione di un credito vantato nei confronti dello Stato. Detto credito non è direttamente rimborsabile ma può essere utilizzato dall’impresa di assicurazione in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure ulteriormente ceduto (in tutto o in parte) a terzi.

Occorre innanzitutto precisare che l’articolo 38, comma 2, del Codice delle Assicurazioni vieta alle imprese di assicurazione l’erogazione di finanziamenti diretti nei confronti di persone fisiche e microimprese. L’impresa di assicurazione potrà, quindi, acquisire il credito di imposta dal beneficiario originario, persona fisica o microimpresa, solo nel momento in cui questo sia maturato per il soggetto cedente.

L’eventuale concessione di finanziamenti a soggetti diversi da persone fisiche e microimprese è disciplinata dagli articoli da 13 a 16 del Regolamento IVASS n. 24/2016.

I crediti d’imposta introdotti dai Decreti possono essere iscritti tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche qualora il portafoglio di investimenti, nel suo complesso, rispetti i criteri di sicurezza, qualità, liquidità e redditività e sia coerente con il profilo di rischio e la durata delle passività dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 24/2016.

Qualora i crediti d’imposta risultino ammissibili alla copertura delle riserve tecniche e siano idonei a generare una remunerazione, possono essere inseriti tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38/2011.

Riguardo al trattamento contabile, si ritiene che le imprese di assicurazione, che non adottino i principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio di esercizio, debbano iscrivere:

– i crediti di imposta nella voce E.III dell’Attivo “Altri Crediti”;

– i relativi proventi e oneri rispettivamente nelle voci del conto economico III.7

“Altri proventi” e III.8 “Altri oneri”.

1 Convertiti in legge, con modificazioni, rispettivamente dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

2 I proventi, anche ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, sono ripartiti in base al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito d’imposta secondo quanto previsto dall’OIC 15 (costo ammortizzato). Successivamente alla rilevazione iniziale, l’impresa rivede le stime dei flussi finanziari futuri, con particolare riferimento alla capienza della propria posizione debitoria nei confronti dello Stato, e se necessario rettifica il valore dei crediti di imposta.

Le compagnie definiscono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i plafond di acquisto dei crediti di imposta siano determinati in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della compagnia nei confronti dell’Erario, evitando così l’acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.

Ivass