di Alessia Lorenzini
L’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 non è dovuto dalla conferente che non eserciterà più attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, di conseguenza, non riscuoterà alcun premio assicurativo. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con le risposte a interpello n.178 e 181. I due casi in esame riguardavano l’imposta sulle assicurazioni, in particolare la trasferibilità dei crediti dalla conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla conferitaria. L’Agenzia ha specificato che «la cessione di un’azienda comporta per legge la cessione dei rapporti e dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario». Il cedente, rispetto al credito originario, perde ogni legittimazione e l’intera posizione viene traslata sul cessionario, che può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso. Il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di un’apposita comunicazione all’ufficio competente. Il conferitario, a cui viene trasferito il portafoglio assicurativo, potrà scomputare il credito dai versamenti dell’imposta sui premi.
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