Matteo Pozzi Fms tax & law firm
Casco fino a diciotto anni, obbligo di assicurazione Rc per accedere gli impianti e dotazione di defibrillatori sulle piste: queste le principali novità introdotte dalla riforma dello sport per il settore delle discipline invernali. Lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’art. 9 della legge n. 86/2019, infatti, ha introdotto alcuni significativi cambiamenti per gli utenti delle aree sciabili nonché per i gestori dei relativi impianti.
La riforma prevede quindi novità per gli sciatori, volte a garantire una maggiore sicurezza sulle piste e a prevenire il verificarsi di incidenti. Tra queste, si segnala l’estensione dell’obbligatorietà del casco protettivo fino ai diciotto anni (art. 17), che dovrà però essere conforme a specifiche caratteristiche tecniche che verranno emanate con successivo decreto, che ne stabilirà anche i criteri di fabbricazione e omologazione. Inoltre, per tutte le attività escursionistiche che si svolgeranno in ambienti innevati sarà obbligatoria la dotazione dei dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca (art. 26) nonché di pala e sonda per le valanghe in particolari condizioni meteo. L’elemento più significativo per chi praticherà lo sci alpino, però, sarà sicuramente rappresentato dall’obbligatorietà dell’assicurazione (art. 30) che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi che, gli stessi, dovranno necessariamente avere durante lo svolgimento delle loro attività. Peraltro, i gestori della aree sciabili (tranne quelle riservate al fondo) saranno tenuti a mettere a disposizione all’atto di acquisto dello skipass la relativa polizza.
Le finalità prefissate dal legislatore in ottica di garantire una maggiore sicurezza durante la pratica delle discipline invernali incide notevolmente anche sulla figura del gestore degli impianti. Oltre alla specifica segnalazione del grado di difficoltà delle piste con apposita palinatura e cartellonistica, tale figura dovrà provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime al fine di evitare il verificarsi di incidenti e situazioni di pericolo per gli utenti medesimi. A tal fine, la norma in esame introduce in maniera esplicita la figura del «direttore delle piste» (art. 9) al quale, previa nomina da parte del gestore, sono affidati specifici compiti e funzioni. Altra importante novità risiede nel riconoscimento e messa in sicurezza delle piste di allenamento (art. 10) che, il gestore, sarà chiamato a riservare per le sessioni degli sci club e degli sportivi agonisti, impedendone l’accesso agli utenti ordinari con appositi cartelli. Come per gli sciatori, anche l’ente gestore dell’area è soggetto a un obbligo assicurativo per la responsabilità civile (art. 15) che, se non ottemperato, comporterà l’immediata chiusura dell’impianto e una sanzione amministrativa da 20 mila a 200 mila euro.
Di fondamentale pregio, invece, appare l’obbligo di dotazione all’interno delle aree sciistiche dei defibrillatori semiautomatici «Dae» (art. 14), così come già previsto all’interno di qualsiasi impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni e gare organizzate dalle federazioni sportive. Sarà compito del gestore stesso, poi, provvedere alla loro installazione in luoghi idonei e alla formazione di personale specializzato per il relativo utilizzo. Il mancato adempimento di siffatte disposizioni, pertanto, potrà a carico del gestore medesimo sanzioni amministrative fino a un massimo di 200 mila euro.
Tra le ulteriori importanti novità si segnalano anche una serie di disposizioni volte a una maggiore accessibilità alle aree sciabili da parte dei soggetti con disabilità (artt. 34 e ss.), anche attraverso un sistema di loro facile individuazione e di tutela durante la pratica sportiva (pettorine e diritto di precedenza).
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