di Fabrizio Vedana

Polizze assicurative vita e gestioni patrimoniali, anche sotto intestazione fiduciaria, sono operazioni di routine e come tali non vanno segnalate. Lo chiarisce Assofiduciaria nella comunicazione del 3 marzo scorso con la quale viene offerto un focus sulla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2021 e sugli aspetti di maggior interesse per le società fiduciarie.
Come si ricorderà con la citata circolare sono stati forniti i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal dlgs n. 100 del 30 luglio 2020, di recepimento della direttiva (Ue) 2018/822 del 25 maggio 2018 (nota come Dac 6). Gli elementi di dettaglio di questa innovativa disciplina sono contenuti nel decreto del ministero dell’economia del 17 novembre 2020 e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020.

Assofiduciaria, dopo aver ricordato che la Dac 6 attribuisce un diverso ruolo, e differenti responsabilità, agli intermediari che fungono da promoter rispetto a quelli che svolgono l’attività di service provider, precisa che sebbene appaia difficile immaginare una società fiduciaria, la quale nella sua attività di routine amministra i beni per conto di terzi, intenta ad elaborare, commercializzare, organizzare ovvero gestire (o dirigere) in piena autonomia l’intera attuazione del meccanismo senza necessità di indicazioni da parte di terzi, è anche vero che ciò non può essere escluso a priori. In secondo luogo l’associazione delle fiduciarie precisa che sebbene la circolare dell’agenzia delle entrate non le citi espressamente quali ipotesi di transazioni routinarie, le operazioni svolte dalle società fiduciarie ben possono ritenersi ricadere in tale categoria in quante caratterizzate da una discrezionalità minima dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione.

Tali conclusioni mantengono validità fintanto che ci si trovi innanzi ad attività «routinarie» proprie delle società fiduciarie, potendosi ricondurre in tale locuzione, ad esempio, l’attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto terzi. Rientrano tra le operazioni «di routine» anche le polizze assicurative vita e le gestioni patrimoniali, laddove l’intermediario finanziario funga da mero collocatore e non da gestore del singolo strumento. In tale ambito, pertanto, appare ragionevole a giudizio dell’associazione, ricondurre anche le polizze e le gestioni in amministrazione fiduciaria: se l’esonero è riconosciuto ai meri collocatori, è ragionevole ritenere che esso vada riconosciuto anche alle società fiduciarie, in quanto semplici esecutrici di istruzioni aventi ad oggetto la loro sottoscrizione.

Le stesse operazioni di intestazione di polizze potrebbero però diventare non routinarie e quindi da segnalare nelle ipotesi in cui le fiduciarie vengano «sollecitate» dall’amministrazione finanziaria sulla natura interposta dei contratti assicurativi ovvero le fiduciarie stesse siano a conoscenza della possibilità per l’assicurato di disporre direttamente dei capitali versati a titolo di premio assicurativo e di movimentarli (ad esempio, perché i contratti assicurativi contengono un’apposita clausola che attribuisce all’assicurato il potere di disporre degli assets sottostanti). Ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere anche in presenza di polizze che prevedono riscatti programmati, sottoscritte nell’ambito di un disegno preordinato (per esempio sottoscrizione e variazione della residenza fiscale in prossimità dei riscatti) per evitare la tassazione.

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