di Antonio Ciccia Messina
Le azioni collettive raddoppiano, ma sono ancora ferme ai nastri di partenza. La partenza stimata della class action (articolo 840-bis del codice di procedura civile) è il 19 maggio 2021 (se sarà pronta la piattaforma ministeriale per raccogliere le adesioni degli interessati), ma entro il 25 dicembre 2022 deve essere recepita la direttiva Ue 2020/1828 sull’azione rappresentativa (operativa dal 25 giugno 2023). Per il momento le uniche vigenti sono la class action prevista dal Codice del consumo (art. 140-bis, dlgs 206/2005), poco utilizzata, e la class action contro le p.a. (legge 198/2009), per nulla utilizzata. Tornando alle class action future, anche se non ancora operative, danno già problemi di interpretazione e sovrapposizione. I rapporti tra l’azione di classe del codice di procedura civile e l’azione rappresentativa della direttiva 2020/1828 sono stati studiati dall’Assonime, che nella circolare 4/2021 evidenzia le possibili interferenze. È però vero che le cose per la class action si stanno muovendo. Il Garante privacy ha licenziato parere favorevole (provvedimento 19/2021) allo schema di dm Giustizia sull’istituzione dell’elenco degli enti legittimati a proporre una azione di classe. Tuttavia non può darsi per scontato che il 19 maggio 2021 sia tutto pronto. Nel frattempo Assonime spiega i molti aspetti della class action che comunque andranno rivisti per effetto dell’azione rappresentativa prevista dalla direttiva Ue. Con la quale si può aspirare non solo a risarcimenti, ma anche ad indennizzi, riparazioni, sostituzioni, riduzioni del prezzo, risoluzione del contratto o rimborsi del prezzo pagato. La direttiva impone più obblighi degli enti legittimati ad agire: rendere pubbliche le fonti di finanziamento; comunicare al giudice un resoconto finanziario delle fonti utilizzate per la specifica azione. Nei processi, poi, il diritto di chiedere a controparte di esibire le prove in proprio possesso vale, secondo la direttiva, anche a favore dell’impresa, garantendo la parità delle armi. Dovrà anche essere stabilito che l’avvio dell’azione rappresentativa determina l’interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dei consumatori interessati. Per le azioni risarcitorie, una previsione da riconsiderare è quella secondo cui l’impresa soccombente versa all’avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e restituzione. Infine, è da ripensare il tentativo preliminare di composizione amichevole, non contemplato dalla class action italiana.
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