COME ACCEDERE AGLI AIUTI/1 I passaggi da seguire per usufruire della moratoria
Occorre richiamare il dl Cura Italia. No ai vecchi modelli
Pagina a cura di Roberto Lenzi

«Tutti fermi» è facile a dirsi, ma i pagamenti ai fornitori, le rate dei mutui, la liquidità per gli stipendi… E quindi? Come fare? Ecco alcuni suggerimenti e i diversi passaggi per le imprese per accedere agli aiuti previsti a seguito della pandemia da coronavirus:

Per bloccare i rimborsi alle banche fino al 30 settembre 2020, come previsto nel cosiddetto dl Cura Italia», occorre che, all’interno della richiesta, sia chiaramente scritto che la base della stessa è il dl n. 18 del 17 marzo 2020. Molte banche stanno utilizzano modelli vecchi: non vanno bene, poiché non fanno riferimento al dl e quindi non creano il periodo di cosiddetta «franchigia». Questa operazione consente di spostare mutui, leasing e finanziamenti al 30 settembre 2020.

Sugli stessi finanziamenti, è possibile chiedere, successivamente al 30/9/2020, la moratoria di 12 mesi prevista dall’Accordo per il credito 2019 dell’Abi (soggetto a valutazione discrezionale da parte dell’istituto finanziatore). Questa moratoria alternativa interessa gli stessi finanziamenti a medio-lungo termine di cui sopra e rimarrà accessibile fino al 31 dicembre 2020, anche se è opportuno anticipare la richiesta almeno a giugno 2020, in modo da consentire alla banca di valutarla in tempi congrui.

È bene utilizzare gli affidamenti in essere, che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020, per pagare dipendenti e fornitori strategici. E attivare la cassa integrazione per ridurre le spese e garantire comunque gli stipendi.

In seguito l’imprenditore dovrà valutare le necessità finanziarie per il rilancio dell’impresa in previsione della ripartenza dell’attività.

Sta poi sempre all’impresa chiedere, da subito, un finanziamento con garanzia gratuita da parte dello stato fino all’80% per impostare la ripartenza. In questo caso, la banca non può chiedere ipoteche. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati. Se si tratta di imprese non soggette alla redazione del bilancio, la valutazione sarà fatta sulle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico.

In alternativa, se l’impresa è nata da meno di 5 anni, può accedere al micro-credito fino a 40 mila euro, chiedendo anche in questo caso una garanzia dell’80% al fondo di garanzia;

Infine, l’impresa dovrà monitorare costantemente l’uscita di novità in tema di agevolazioni per iniziative volte a ridurre i costi legati alla ripartenza. Se al momento è importante coprire la parte finanziaria, è comunque necessario adoperarsi anche per non farsi trovare impreparati alla riapertura.
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Sospensione mutui: banche obbligate solo dal decreto

Domanda: le banche sono obbligate a prorogare le scadenze di mutui, finanziamenti o leasing?
Risposta: Dipende dalla normativa su cui viene fatta la domanda. Se l’impresa, all’interno della richiesta, fa riferimento al decreto legge Cura Italia, le banche sono obbligate a concedere la sospensione dei rimborsi fino al 30/9/2020. Se la richiesta è effettuata nell’ambito dell’Accordo per il credito 2019, è facoltà della banca concedere o meno la sospensione sulla base di proprie valutazioni discrezionali. In particolare, il dl Cura Italia ha introdotto le seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/2/2020 o, se superiori, a quella del 17/3/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/9/2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso sino al 30/9/2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

D. Se faccio la richiesta di sospensione del pagamento dei finanziamenti, la banca può inserirmi nella lista dei «cattivi clienti»?
R. Non dovrebbe farlo. Buona norma sarebbe quella di parlare prima con la banca e cercare di capire che impostazione vogliono tenere in merito. Come sempre, sono le persone a fare i rapporti. Ma l’impresa deve fare affidamento sul fatto che è opportuno condividere informazioni, senza forzare le situazioni. Va tenuto presente che, magari, l’interlocutore non ha ancora avuto modo di aggiornarsi.

D. Fino a quando posso sospendere le scadenze di mutui e finanziamenti?
R. Secondo il dl «Cura Italia», è possibile sospendere mutui e finanziamenti fino alla data del 30/9/2020. In base, invece, all’Accordo per il credito 2019 dell’Abi, la sospensione è per 12 mesi o, in alternativa, è possibile allungare il mutuo fino a un tempo doppio rispetto a quello residuo.

D. Ho una rata in scadenza al 30 settembre, posso chiedere la sospensione?
R. La sospensione dai pagamenti prevista dal decreto Cura Italia comprende anche le rate in scadenza il 30/9/2020, quindi le rate in scadenza al 30/9 non dovranno essere pagate. Questo aspetto deve essere gestito con la banca. Il dubbio è legittimo, poiché la circolare Abi prevede che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30/9/2020 sono posticipati, senza alcuna formalità, al 30/9/2020, alle medesime condizioni. È opportuno, a quel punto, far richiesta da prima per posticipare di altri 12 mesi dal settembre 2020 o allungare il mutuo, in base all’Accordo per il credito 2019.

D. La banca dice che non posso utilizzare gli affidamenti considerando che non sto lavorando, ma devo pagare bollette e fornitori. È corretto?
R. Secondo il dl Cura Italia, gli affidamenti non possono essere ridotti fino al 30/9/2020: «le aperture di credito a revoca…, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/2020» È opportuno informare l’interlocutore di questa disposizione, se non ne ha ancora notizia. Quindi, se avete un fido deliberato, potete utilizzarlo fino al limite previsto a suo tempo.

D. Se il mutuo/finanziamento è scaduto, posso richiedere comunque la sospensione?
R. È fondamentale fare la richiesta di sospensione entro 90 giorni dalla scadenza. Oltre, non è possibile accedere alla sospensione; quindi, in questo caso, è necessario pagare la rata scaduta e, solo successivamente, fare richiesta utile sulle rate successive.

D. Posso prima utilizzare la sospensione prevista dal dl Cura Italia sospendendo di «imperio» fino al 30/9/2020 e poi chiedere la sospensione in base all’Accordo per il credito 2019?
R. È una strategia che, dal punto di vista temporale, può essere adottata, considerando che l’Accordo per il credito 2019 consente di accedere alla sospensione fino al 31/12/2020. In questo caso, sarebbe tuttavia opportuno concordare da subito tale strategia con la banca, onde evitare «rappresaglie» in caso di errata interpretazione.

D. La banca ha una modalità interna di proroga. Utilizzo quella o è meglio una delle due proposte dal vostro studio?
R. La prima opzione è sempre il dialogo, consigliamo pertanto di valutare anche la proposta della banca. Le altre possono rimanere come alternative da utilizzare in seguito. Ma è importante considerare che la moratoria prevista dal dl Cura Italia deve essere attuata senza istruttoria. Le altre forme sono invece soggette ad approvazione sulla base di una valutazione discrezionale.

D. Chi può richiedere la sospensione?
R. Le micro, piccole e medie imprese (Pmi), con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

D. Devo fare la sospensione di tutti i finanziamenti che ho in essere?
R. No, l’impresa può scegliere quali finanziare.

D. Lavoro all’estero tramite cantieri, posso chiedere la sospensione dei finanziamenti?
R. La sospensione prevista dal dl Cura Italia è riservata alle imprese che operano in Italia, va valutata l’organizzazione dell’impresa per capire se può accedere alla moratoria.

D. La banca può rifiutarsi o entrare nel merito?
R. In relazione a quanto previsto dal dl Cura Italia, le banche sono tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

D. È prevista una specifica modulistica da utilizzare?
R. Sì, ogni moratoria ha la sua specifica modulistica. L’Accordo per il credito 2019 ne prevede una messa a disposizione dall’Abi attraverso il proprio sito internet, mentre le diverse banche stanno predisponendo o hanno già predisposto un modulo ad hoc per la moratoria del dl Cura Italia. In caso di urgenza, è comunque sufficiente inviare una richiesta alla banca con i contenuti minimi previsti dal dl Cura Italia; sulla base di questa comunicazione, la banca dovrebbe provvedere a bloccare l’addebito automatico sul conto dei rimborsi del finanziamento, poi potrà richiedere di formalizzare l’operazione con altra modulistica specifica.

Fonte:
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