PREVIDENZA

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 317 – marzo 2020

Si chiama “riscatto light” o “riscatto agevolato” la possibilità in vigore dallo scorso anno di poter riscattare il periodo del corso universitario di studio a un costo più contenuto. Si tratta di una facoltà prevista dal DL 4/2019, art. 20 co. 6, che consente di recuperare il periodo degli studi universitari, da computare con il sistema contributivo, attraverso il pagamento di un onere pari, per ogni anno da riscattare, al 33% del minimale annuo vigente nell’anno di presentazione della domanda per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali INPS, ossia 5.264 euro per ogni anno. La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica, inizialmente prevista, dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto.

Come precisato anche dall’INPS la norma non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione e il possesso di periodi di contribuzione ante 1° gennaio 1996 non osta l’esercizio di tale facoltà.

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