di Daniele Cirioli
Quota100 beffa i datori di lavoro sul ticket licenziamento. Essendoci una «finestra» tra epoca di maturazione del diritto e momento di effettiva erogazione della pensione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo sulla risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. ticket licenziamento). Come quota 100, così succede anche con opzione donna, con la pensione dei precoci ecc., che prevedono una finestra prima della decorrenza della pensione. Sul licenziamento di lavoratori con diritto maturato alla pensione di vecchiaia o anticipata, invece, il ticket non è dovuto (non c’è finestra). A precisarlo è l’Inps nella circolare n. 40/2020 di ieri.
Una «tassa» sui licenziamenti. Il ticket, operativo dal 2013, è dovuto in tutti i casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo eccezioni tra cui dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore e licenziamento di domestici. Il ticket ha un fine preciso: finanziare la Naspi. Il suo importo è fissato, in misura annua, pari al 41% del massimale mensile Naspi. Va versato per ogni anno di anzianità di lavoro posseduto dal lavoratore presso il datore di lavoro che lo licenzia, fino a massimo tre. Per le frazioni di anno, si paga in misura mensile (misura annua diviso 12). A partire dal 2018, il ticket è dovuto in misura doppia in caso di licenziamenti collettivi da parte di imprese soggette a cigs (si veda tabella).
Fine cantiere. Riguardo alle risoluzione dei rapporti di lavoro in seguito a chiusura di cantieri per fine lavori, l’Inps precisa che il contestuale licenziamento di più (ma non di tutti i) lavoratori adibiti a un cantiere «integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo», per il quale non opera l’esonero. Tuttavia, qualora, a seguito di licenziamenti per fine cantiere, le parti avviino la procedura di conciliazione, aggiunge l’Inps, c’è l’esonero dal ticket nel solo caso in cui la conciliazione si concluda prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento intimato a titolo di fine cantiere.
La «finestra» di pensionamento. In via di principio, il lavoratore che chiude il rapporto di lavoro avendo maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non ha diritto alla Naspi; di conseguenza non è dovuto il ticket. Al contrario, precisa l’Inps, quando un lavoratore licenziato ha diritto alla Naspi, il ticket va pagato. Con circolare n. 88/2019 (si veda ItaliaOggi del 15 giugno 2019), l’Inps ha spiegato che la Naspi «copre» la finestra di pensionamento (cioè può essere richiesta per quei mesi di attesa della pensione dopo averne maturato il diritto). Adesso aggiunge che il ticket va pagato in ogni ipotesi di pensionamento con finestra: quota100, pensione anticipata, opzione donna, pensione precoci, totalizzazione, ecc.
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