Nella responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto.
Nel caso oggetto di decisione è stata esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la morte di uno studente che suicidatosi dopo avere appreso della mancata promozione all’anno successivo del corso di studi senza che la sua famiglia fosse stata preventivamente avvertita dell’esito finale negativo degli scrutini.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 31/10/2019 n. 27985