L’assicuratore che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima, e provare poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito.
Nell’assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicchè grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
La prima ragione è che la pattuizione d’un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Nell’assicurazione di responsabilità il massimale esprime il limite della dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, e assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose.
Tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni di responsabilità.
Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni.
La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata.
Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra- o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale.
Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
L’esistenza del massimale e la sua misura costituiscono dunque non già i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore; in quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola dell’art. 2697 c.c.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 21/10/2019 n. 26813