L’ampiezza del contenuto dell’obbligo di sicurezza gravante sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente non consente di sostenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e il pagamento della connessa identità, implicando la completa autonomia del prestatore, comportano l’esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo.
Cassazione civile sez. lav., sentenza dell’11/10/2019 n. 25689