Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

Cassazione civile sez. VI, sentenza dell’11/10/2019 n. 25698

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