IL FATTO
Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 317 – marzo 2020
Premessa
È molto probabile, che ad ogni buon impresario edile sia sorto il dubbio, di fronte alla stipula della sua nuova polizza per la responsabilità civile della sua impresa, su quanta parte dei suoi rischi sia stata trasferita all’assicuratore e quanta parte sia invece rimasta a suo carico, nel caso in cui si renda responsabile di danni causati a terzi e/o a prestatori di lavoro.
Il dubbio
Sono domande legittime che trasversalmente si pongono un po’ tutti gli imprenditori in questa situazione.
La risposta
Se la domanda ed il dubbio che sorge è trasversale ai diversi settori produttivi, le risposte possono avere connotazioni ben diverse. Rimaniamo però ad esaminare la filiera del rischio edile e quanta parte di detto rischio può essere trasferito al sistema assicurativo attraverso la polizza di responsabilità civile.
L’obbligo di risultato
L’attività edile è soggetta al principio dell’obbligo di risultato che impone all’appaltatore di realizzare le opere commissionategli a regola d’arte e rispondenti all’uso e destinazione richiesta.
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