IL FATTO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 317 – marzo 2020

Premessa
È molto probabile, che ad ogni buon impresario edile sia sorto il dubbio, di fronte alla stipula della sua nuova polizza per la responsabilità civile della sua impresa, su quanta parte dei suoi rischi sia stata trasferita all’assicuratore e quanta parte sia invece rimasta a suo carico, nel caso in cui si renda responsabile di danni causati a terzi e/o a prestatori di lavoro.

Il dubbio
Sono domande legittime che trasversalmente si pongono un po’ tutti gli imprenditori in questa situazione.

La risposta
Se la domanda ed il dubbio che sorge è trasversale ai diversi settori produttivi, le risposte possono avere connotazioni ben diverse. Rimaniamo però ad esaminare la filiera del rischio edile e quanta parte di detto rischio può essere trasferito al sistema assicurativo attraverso la polizza di responsabilità civile.

L’obbligo di risultato
L’attività edile è soggetta al principio dell’obbligo di risultato che impone all’appaltatore di realizzare le opere commissionategli a regola d’arte e rispondenti all’uso e destinazione richiesta.

La filiera
Un primo problema può dunque sorgere nel caso in cui l’opera si compia in difetto alla regola d’arte e alla destinazione. In quanto a rischio di provocare lesioni a persone è sufficiente far notare che l’attività edile rientra tra quelle ritenute “pericolose” con la conseguenza, disciplinata dall’articolo 2050 del Codice Civile che il danno a terzi va comunque risarcito, salvo prova contraria con cui si dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Un’aggravante soggettiva di rischio è rappresentata dalla tipologia dell’appalto che potrebbe andare dalla semplice realizzazione ex novo di una villetta isolata di un solo piano fuori terra a lavori di sopraelevazione di fabbricati occupati. Buon ultimo possiamo considerare il fattore tempo.

Nella filiera del rischio edile il fattore tempo ha una grandissima rilevanza, tanto che il legislatore ha ritenuto doveroso disciplinare un regime normativo speciale al riguardo con la previsione dell’articolo 1669 del Codice Civile circa la rovina e difetti di cose immobili che si verifichino entro 10 anni dalla data di compimento dell’opera.

Il rischio dinamico
La presenza di più soggetti potenzialmente responsabili in ambito di un cantiere edile richiede la necessaria presenza di una copertura per tutti i rischi del costruttore, altrimenti detta polizza C.A.R. Solo la polizza CAR può ad esempio coprire integralmente il danno all’opera causato con colpa durante l’esecuzione dei lavori, oppure causato da eventi accidentali o dovuti a forza maggiore.

Senza entrare nel merito di diverse altre garanzie rilevanti, vogliamo invece giustificare la necessità di prevedere la stipula di entrambe le coperture CAR + RCT/RCO. Non è infrequente la domanda avanzata da singole imprese edili che supponendo si tratti di due polizze ridondanti, chiedono si possa scegliere di stipulare solo la CAR. La stipula della sola polizza CAR aprirebbe un nuovo fronte di scopertura in quanto la sua validità si limita al solo operato dell’impresa all’interno del tal cantiere.

A ben vedere però si andrebbe ad eliminare la copertura per la restante fetta di attività di un’impresa edile data dalla realizzazione di interventi manutentivi, operazioni di scavo, di movimentazione anche di piccole realtà che però vedono comunque la presenza di prestatori di lavoro (propri o di terzi) nell’ambito dei lavori. Verrebbe meno anche la copertura per le attività svolte presso la propria sede, i danni che la stessa potrebbe causare, senza dimenticare il complesso rischio delle malattie professionali.

Il rischio postumo
Con la conclusione dei lavori e la consegna dell’opera termina anche l’effetto delle coperture dinamiche delle polizze CAR e RCT/RCO. Ne consegue che ogni danno che dovesse verificarsi successivamente a detto periodo non troverebbe una risposta con questi due contratti. La polizza decennale postuma rappresenta l’anello mancante che può dare la protezione all’imprenditore edile fino a dieci anni dalla consegna dell’opera sia per danni a questa, sia per danni che questa dovesse causare a terzi.

Aldilà degli obblighi di legge nel caso di tutela del soggetto acquirente di immobili che richiedono la stipula delle predette polizze, oltre alla presentazione della garanzia fidejussoria, potrebbe rappresentare una soluzione, la possibilità di stipulare le coperture CAR e postuma decennale, non solo sul valore della singola opera, di volta in volta, ma pensare ad una soluzione complessiva valutata sul valore del fatturato di esercizio dell’impresa edile.

In questo modo si potrebbe avere (ovviamente considerando un range di rischi omogenei) sempre operanti le tre coperture: CAR – RCT/ RCO e Postuma decennale, ferma ovviamente la disponibilità che dovrà esser data dal sistema assicurativo. In questo modo l’appaltatore avrebbe dalla sua anche il completo controllo del rischio dato dalla contraenza dei tre contratti, aspetto questo lasciato troppo spesso alla volontà e decisione del committente.