Nella responsabilità per violazione dell’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 c.c., un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; a ciò si aggiunga il principio della c.d. causalità adeguata ragion per cui, all’interno della serie causale di eventi, occorre dare rilievo solo a quelli che non appaiano ex ante inverosimili.
Cassazione civile sez. lav., sentenza del 30/10/2019 n. 27916