Carla De Lellis
Tutela Inail extralarge agli operatori sanitari sul rischio coronavirus. Sono considerati infortuni, infatti, pure i contagi dei quali il lavoratore non ricordi o non possa provare che siano avvenuti in funzione delle mansioni svolte. Lo precisa lo stesso Inail, tra l’altro, nella nota protocollo n. 3675/2020, dettando istruzioni operative alla tutela assicurativa del personale dipendente di Asl (medici, infermieri e operatori sanitari in genere), esposto al contagio del Covid-19.
Tutele massime. L’Inail spiega, innanzitutto, che la causa virulente è equiparata a quella violenta, determinando che i casi «contagi» vadano trattati nella categoria degli infortuni sul lavoro (peraltro, il decreto legge n. 18/2020 ha esteso la tutela assicurativa a tutti quei contagi avvenuti «in occasione di lavoro»). Nel caso di malattie infettive e parassitarie, aggiunge l’Inail, la tutela si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica. Con la conclusione che, se l’episodio che ha causato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che si sia verificato a causa delle mansioni e lavorazioni svolte.
Adempimenti. In caso di contagio l’azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera o sanitaria privata, alla quale appartiene il personale infortunato, deve assolvere all’obbligo di effettuare la denuncia d’infortunio, in qualità di datore di lavoro (pubblico o privato). Resta fermo l’obbligo, inoltre, a carico dei medici certificatori di trasmettere all’Inail il certificato medico.
Infortuni in itinere. Diversa fattispecie, spiega l’Inail, è quella relativa agli eventi di contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa. L’evento è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati solo gli incidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelati tutti i rischi del percorso casa-lavoro (andata e ritorno). Per questa fattispecie d’infortunio, conclude l’Inail, il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base anche del dato epidemiologico.
Fonte: