Il decreto legge 18 dello scorso 17 marzo presenta (come abbiamo visto nel nostro precedente articolo: Estensione periodo di ultrattività RCA: ecco il testo del decreto)
una importante facilitazione per tutti i contraenti di polizze RCA.
Estende infatti il periodo di mora (ultrattività) alla scadenza annuale del contratto da 15 a 30 giorni, durante i quali la polizza rimane operativa e il rischio di circolazione coperto.
Questa estensione è limitata alla sola garanzia RCA, in quanto il decreto fa espresso riferimento solo al comma 1 dell’art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private, mentre non richiama quanto previsto al successivo comma 2 (assicurazione dei rischi accessori alla garanzia RCA).
Occorre quindi che i titolari di polizze auto si accertino presso i loro intermediari di riferimento o presso le loro compagnie assicuratrici se durante i 15 giorni di estensione del periodo di mora ex Decreto la copertura è estesa anche alle altre garanzie accessorie (Furto, incendio, infortuni, ecc.) eventualmente previste in polizza.
Occorre anche precisare che il Decreto non estende la proroga di 15 giorni del periodo di mora in occasione della scadenza infrannuale del contratto RCA, che è normata dall’art.1901 del CC.
Pertanto, in quest’ultima circostanza, il contraente, per avere la copertura assicurativa al veicolo assicurato, deve ancora effettuare il pagamento del premio entro i 15 gg dalla scadenza.
Risulta che alcune imprese abbiano esteso di propria iniziativa a 30 gg. anche il periodo di mora nelle scadenza infrannuale, ma questo rientra nelle loro facoltà senza alcun obbligo normativo, per cui è necessario informarsi preventivamente anche in questo caso per evitare di mettere in circolazione il veicolo senza la copertura assicurativa obbligatoria.