In caso di inadempimento o ritardato adempimento dell’obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall’art. 1224 c.c., comma 1; ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – divenuto liquido ed esigibile – produce interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 c.c.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 12/11/2019 n. 29212