Il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità.
Dunque, nonostante l’imprudente condotta di guida della vittima, che viaggiava a velocità sostenuta, è immune da censure l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di omicidio colposo aggravato, come contestato in rubrica, per aver omesso di dare la precedenza e di considerare la velocità del motociclista che sopraggiungeva, non potendo fare appunto affidamento sul fatto che la stessa fosse particolarmente moderata e consentisse l’arresto della marcia o altra manovra utile ad evitare il sinistro.
Appare del tutto immune da censure il giudizio di colpevolezza, al quale i giudici di merito sono pervenuti facendo corretta applicazione dei principi in tema di causalità ritenendo l’evento collegato alla violazione della regola cautelare imposta dal codice della strada, in relazione alle modalità attraverso le quali l’imputato aveva impegnato la corsia di pertinenza nello svoltare a sinistra, in condizioni di scarsa visibilità e prima di giungere all’incrocio: una corretta manovra di svolta al centro dell’incrocio avrebbe invece comportato il rallentamento dell’autovettura e l’inizio della svolta in condizioni di sicurezza, consentendo a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro di avvedersi della presenza dell’altro, e in particolare all’automobilista, tenuto a dare la precedenza, di percorrere indenne il tratto di competenza.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 23 gennaio 2019 n. 3214