INTERMEDIARI
Autore: Arrigo Nobile
ASSINEWS 306 – marzo 2019
Premessa
Per disquisire sulla figura professionale del broker di riassicurazione e sull’ambito della sua operatività appare necessario fare un breve cenno ai suoi necessari interlocutori, in primo luogo alle imprese di assicurazione e, per esse, alle caratteristiche professionali dei funzionari di grado elevato preposti alla gestione delle medesime.
A questi ultimi sono affidati compiti richiedenti il possesso di ben individuate conoscenze, conseguibili soltanto attraverso specifici corsi di specializzazione o di laurea in materie statistiche, attuariali, economiche o finanziarie, corredate da successive esperienze professionali.
Infatti, fra le varie funzioni affidate agli alti funzionari di direzione dell’impresa di assicurazioni vanno ricordate il controllo di congruità delle riserve tecniche, la copertura delle medesime, la gestione degli investimenti, la determinazione e l’accertamento del requisito di solvibilità, la previsione e la copertura dei rischi di investimento delle riserve tecniche, la considerazione di possibili rischi operativi (sovra sinistrosità e/o incremento del costo medio dei sinistri), l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione in atto, la valutazione di quelli eventualmente da stipulare, ecc., aspetti questi essenziali per la sicurezza gestionale dell’impresa stessa.
Ai preposti alle descritte funzioni il Codice delle assicurazioni private richiede il possesso di adeguate cognizioni professionali specialistiche per lo svolgimento del ruolo (vedasi art. 76 C.a.p. e art. 3 Decreto 11.11.2011, n. 220 del Ministero dello Sviluppo Economico).
Gli altri soggetti, potenziali interlocutori del broker di riassicurazione, sono ovviamente le imprese di riassicurazione e per esse i loro preposti all’acquisizione e gestione dei contratti di riassicurazione, anch’essi in obbligatorio possesso del medesimo background professionale.
I clienti italiani della riassicurazione, ossia l’ambito teorico dei soggetti verso i quali l’attività di intermediazione del broker di riassicurazione può esplicarsi, è rappresentato dalle imprese di assicurazione italiane (97 in totale secondo i dati IVASS – 02/2019). Sono registrate, inoltre, in Italia n. 3 rappresentanze di imprese di assicurazione di stati terzi, n. 107 imprese di assicurazione in regime di stabilimento appartenenti allo spazio economico europeo (SEE) e n. 1054 imprese aventi sede anch’esse nell’ambito dello spazio economico europeo ed operanti in Italia in libera prestazione di servizi, ma si ritiene che tutte queste imprese non siano potenziali interlocutrici del broker di riassicurazione italiano, giacché alle loro necessità riassicurative provvedono presumibilmente le case madri.
L’accesso all’intermediazione riassicurativa in Italia
Come è noto, si diventa intermediario di riassicurazione in Italia superando preventivamente l’esame di abilitazione sia per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, sia di quella riassicurativa, anche se soltanto quest’ultima dovesse essere esercitata.
Superati entrambi gli esami e previa iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI), il broker potrà esercitare l’attività secondo diverse modalità.
Nella Sez. B del Registro Unico degli Intermediari tenuto dall’IVASS si riscontrano, infatti, le seguenti differenti figure:
a) persone fisiche iscritte come soli intermediari di riassicurazione: si tratta generalmente di soggetti che ricoprono la funzione di responsabili dell’attività di intermediazione riassicurativa all’interno di società di brokeraggio assicurativo e riassicurativo o come collaboratori delle medesime limitatamente all’attività di brokeraggio riassicurativo;
b) persone fisiche iscritte come intermediari di assicurazione e di riassicurazione operanti in proprio;
c) società iscritte come intermediarie della sola riassicurazione; d) società iscritte come intermediarie di assicurazione e di riassicurazione.
Le imprese di riassicurazione operanti in Italia
Per completare il quadro, nell’ambito del quale si svolge l’attività del broker di riassicurazione, non si può fare a meno di fare un breve cenno alle imprese di riassicurazione.
Anzitutto va segnalato che nel Registro delle imprese di riassicurazione tenuto dall’IVASS non è più presente alcuna Compagnia di diritto italiano, anche se presumibilmente vi sono ancora imprese italiane che hanno conservato l’autorizzazione all’esercizio di attività riassicurativa, ma non la utilizzano.
Sono presenti, invece, in Italia otto imprese di riassicurazione aventi sede legale in altri Stati membri della Comunità Europea, delle quali sette ammesse ad operare in regime di stabilimento ed una operante attraverso una società di servizi.
Di queste otto, tre occupano i primi tre posti su scala mondiale fra le imprese di riassicurazione per ammontare di premi netti sottoscritti ed un’altra occupa il quinto posto.
Tali imprese e le relative rappresentanze sul territorio italiano dispongono di un management team di notevole rilevanza professionale, che viene solitamente formato internamente e continuamente aggiornato dalle stesse imprese di riassicurazione.
Tali imprese sono in grado di proporre una vasta gamma di soluzioni riassicurative, anche dotate di flessibilità ed a prezzi competitivi.
Inoltre l’offerta riassicurativa alle imprese di assicurazione cedenti può estendersi alla prestazione di servizi aggiuntivi quali la confezione di prodotti assicurativi, la gestione di sinistri su scala mondiale, la fornitura di servizi e di programmi elettronici per la gestione dei rapporti di riassicurazione, ecc..
Tutto ciò dà spesso luogo ad un rapporto fra il personale dell’impresa di riassicurazioni e quello dell’impresa di assicurazioni, caratterizzato da fiducia e spesso da amicizia, fatti questi, come è stato osservato, che ammantano di fascino questi mestieri.
Gli intermediari di riassicurazione operanti in Italia
La segnalata presenza in Italia dei maggiori riassicuratori mondiali e la completezza delle prestazioni da essi offerte alle imprese di assicurazione limita fortemente lo spazio di lavoro degli intermediari di riassicurazione operanti in Italia, anche perché l’esercizio dell’intermediazione riassicurativa presuppone, come già si è detto, il possesso di una notevole organizzazione di mezzi e di personale altamente professionale, i cui costi possono essere coperti soltanto attraverso ben individuati volumi di affari.
Ciò premesso si segnala che in Italia operano sotto forma societaria:
– 1 società esercente la sola intermediazione riassicurativa, costituita in s.p.a.;
– 26 società esercenti l’intermediazione assicurativa e/o riassicurativa, delle quali 12 costituite in s.r.l. e 14 in s.p.a..
A questi operatori si aggiungono un numero, non identificato da chi scrive, di persone fisiche esercenti in proprio l’intermediazione assicurativa e/o riassicurativa.
Analogamente a quanto segnalato circa la presenza operativa in Italia di grandi imprese di riassicurazione straniere, fenomeno analogo si registra anche relativamente alla presenza di grandi società di intermediazione riassicurativa ed assicurativa, operanti non solo in Italia, ma su scala mondiale, dotate, grazie alle loro relazioni, di grandi capacità di collocazione di rischi riassicurativi ed in grado di offrire ogni sorta di servizio alle imprese di assicurazione.
Tanto per offrire un’idea delle dimensioni operative soltanto in Italia di tali società, le prime quattro, tutte costituite in s.p.a., annoverano complessivamente nei propri organici ben 243 intermediari di assicurazione e/o di riassicurazione iscritti al RUI.
Tale presenza presumibilmente lascia pochi spazi operativi a quanti, pur abilitati ad intermediare affari di riassicurazione, non sono in grado di aggredire il mercato a causa della loro minore organizzazione operativa e delle loro limitate capacità di offerta.
Alcune chiose sulla disciplina normativa regolante l’attività del broker di riassicurazione
Una prima osservazione discende dalla natura degli interlocutori del broker di riassicurazione, ossia delle società di assicurazione e di riassicurazione. Essendo entrambe indubbiamente classificabili come imprenditori, non necessitano affatto di fruire di quel complesso di norme che in quasi tutti i settori commerciali tutelano il privato consumatore nel rapporto con l’imprenditore.
Cosicché molte norme contenute nella Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa, e, a discendere, nel Codice delle assicurazioni private e nel Regolamento IVASS n. 40/2018, male si adattano o meglio non si adattano affatto a disciplinare l’attività del broker di riassicurazione, allorché egli si interpone nella conclusione del contratto fra assicuratore e riassicuratore.
Ciò si riscontra emblematicamente nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento IVASS appena citato, ove l’art. 52, norma introduttiva definente l’ambito di applicazione delle cosiddette “regole di comportamento”, malgrado ne sancisca l’applicabilità anche all’attività di distribuzione riassicurativa, nessuna delle norme successive contemplate in questo Capo I, ossia gli articoli che vanno da 53 a 83, trova esplicita applicazione al broker di riassicurazione.
Altro aspetto normativamente poco comprensibile è il diploma di scuola media superiore richiesto quale requisito minimo per poter accedere alla prova di idoneità e, in caso di superamento, per l’esercizio di attività di intermediazione riassicurativa.
Il nuovo programma d’esame, varato con provvedimento IVASS n. 78 del 30.10.2018, in aggiunta alle materie già previste in passato contempla per la prossima prova di idoneità la conoscenza dei contenuti del Regolamento IVASS n. 38/2018, concernente disposizioni in materia di sistema di governo societario e di riassicurazione passiva.
Ebbene, in particolare gli articoli 2 e 27 di questo regolamento esigono opportunamente che il personale rilevante preposto alla gestione strategica dell’impresa di assicurazione, nell’ambito della quale va sicuramente annoverata la contrattualizzazione delle più idonee forme di riassicurazione, deve possedere conoscenze specialistiche, tecnologiche e finanziarie adeguate.
La discrepanza fra titolo di studio minimo richiesto per svolgere attività di intermediario di riassicurazione e la qualificazione professionale dei suoi potenziali futuri interlocutori, ossia dei preposti alla gestione strategica dell’impresa di assicurazione, appare come il frutto di un involontario disegno diretto a dare vita ad un dialogo fra sordi.