Nella responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi stessi.
Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze.
Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n. 30602