GIURISPRUDENZA
Autore: Avv. Laura Opilio e Avv. Luca Odorizzi
ASSINEWS 306 – marzo 2019
Il 13 febbraio 2019 il Coreper (un organo del Consiglio dell’Unione europea formato dai rappresentanti permanenti dei paesi membri presso l’UE) ha confermato l’accordo preliminare raggiunto lo scorso dicembre dalle istituzioni europee sul regolamento che introduce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), ossia una nuova tipologia di prodotti pensionistici ad adesione individuale.
La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione Europea il 29 giugno 2017, con l’obiettivo di offrire una maggiore scelta ai consumatori e favorire lo sviluppo del mercato delle pensioni individuali.
Il 13 dicembre 2018, a seguito di negoziati informali tra rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (c.d. trilogo), era stato raggiunto un accordo di compromesso sul testo del regolamento, con l’obiettivo di un’approvazione in prima lettura.
A seguito del recente assenso del Coreper, il testo sarà ora revisionato sotto l’aspetto giuridico-linguistico e sottoposto al Parlamento e al Consiglio per l’approvazione definitiva. La nuova disciplina entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’UE. Il regolamento si propone la creazione di un mercato unico dei piani pensionistici individuali, attraverso l’introduzione di un prodotto paneuropeo che andrà ad affiancarsi ai sistemi di previdenza complementare già presenti negli stati membri.
Il PEPP sarà caratterizzato da un grado elevato di standardizzazione, trasparenza e semplicità, in modo da essere facilmente fruibile dal consumatore e quindi di più facile diffusione. La possibilità di creare e collocare i singoli prodotti sarà riservata ad imprese di assicurazioni, banche, fondi pensione, SIM e SGR (cc.dd. provider).
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La bozza di regolamento condivisa dalle istituzioni europee prevede che un PEPP possa essere immesso sul mercato solo a seguito della registrazione presso l’EIOPA (l’iniziale proposta della Commissione prevedeva invece una vera e propria autorizzazione preventiva). I provider dovranno presentare la domanda di registrazione alle rispettive Autorità di Vigilanza nazionali, le quali saranno tenute a valutarne la compliance rispetto alle disposizioni del regolamento.
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