Con la revisione delle tariffe previste maggiorazioni in caso di elevata sinistrosità
Tassi ridotti fino al 30% per le aziende con meno infortuni
di Daniele Cirioli
Arriva il bonus/malus sui premi assicurativi dell’Inail. L’azienda con meno infortuni pagherà un tasso ridotto tra il 7 e il 30%; quella con più infortuni un tasso maggiorato tra il 5 e il 30%. A prevederlo è la bozza di decreto interministeriale (lavoro-economia) che, in attuazione della legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018), approva la revisione delle Tariffe e riforma i criteri di applicazione con maggiore uso della statistica. Prevista anche la riduzione per prevenzione per le aziende con interventi migliorativi per la prevenzione, in misura fissa dell’8% nei primi due anni di attività e variabile, tra il 5 e il 28%, dopo i primi due anni di attività.
La riforma. Secondo il sistema vigente, il tasso di premio (che fissa il «costo» dell’assicurazione) è soggetto a tre variazioni, in aumento o riduzione, c.d. oscillazioni: una nei primi due anni di attività, due successivamente. La prima oscillazione è applicata sulla base del rispetto (riduzione) o meno (maggiorazione) delle norme di prevenzione infortuni e la misura è fissa: 15%. Dopo i primi due anni di attività, un aumento o riduzione di tasso è riconosciuto sulla base dell’andamento infortunistico aziendale, in misura variabile tra il 7 e 20%, eventualmente maggiorabile tra il 5 e il 15%; un’ulteriore riduzione, tra il 5 e il 28%, è ottenibile in base agli eventuali interventi migliorativi effettuati in azienda ai fini della sicurezza.
Le nuove oscillazioni. Sono due. La prima si basa sui criteri del bonus/malus delle assicurazioni per responsabilità civile, comportando la riduzione (bonus) o la maggiorazione (malus) del tasso in base all’andamento degli infortuni e malattie dell’azienda, espresso da un indice statistico c.d. «indice di sinistrosità aziendale» (Isa). La determinazione dell’oscillazione è data dal confronto di tale Isa con lo stesso indice, cd «indice di sinistrosità medio» (Ism), ma riferito a tutta la gestione tariffaria:
se dal confronto il valore di Isa risulta minore di zero (significando che la «sinistrosità» aziendale è inferiore di quella media, di tutte le aziende), è applicata l’oscillazione bonus, vale a dire una riduzione del tasso la cui misura dipende da due fattori: numerosità lavoratori (meno di 50; più di 50 e meno di 100; più di 100) e misura di Isa. Lo sconto va dal 7 al 30%;
se dal confronto il valore di Isa risulta maggiore di zero, al contrario, è applicata l’oscillazione malus, una maggiorazione del tasso la cui misura dipende sempre dai due fattori della numerosità dei lavoratori e della misura di isa. La maggiorazione va dal 5 al 30%.
La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e richiede che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e le norme di sicurezza (perciò si tratta di interventi «migliorativi»). L’oscillazione va richiesta entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e la sua misura è fissa nei primi due anni di attività e variabile successivamente.
I dati. I tassi e le relative oscillazioni sono forniti al datore direttamente dall’Inail, con un provvedimento motivato e l’indicazione di questi elementi: voci lavorazione e inquadramento tariffario; numero eventi lesivi definiti; giornate lavorative equivalenti; numero lavoratori-anno per Pat; significatività della voce di tariffa della Pat; valori di Isa e di Ism, con aliquota di oscillazione applicata; tasso applicabile. A regime, il provvedimento è comunicato entro il 31 dicembre di ciascun anno per avere effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente. Per la prossima autoliquidazione, la cui scadenza è prorogata al 16 maggio rappresentando il primo appuntamento con la revisione delle Tariffe, l’Inail invierà la comunicazione entro il 31 marzo.
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