di Fabrizio Vedana

Banche e intermediari dovranno condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, definire e poi approvare una policy motivata che indichi le scelte fatte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati.
Lo prevede Banca d’Italia con il provvedimento recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», pubblicato sul proprio sito istituzionale il 27 marzo scorso. Nell’adottare il citato provvedimento Banca d’Italia ha tenuto conto dei commenti ricevuti dalle varie associazioni di categoria durante la fase di pubblica consultazione apertasi il 13 aprile 2018 e chiusasi il 12 giugno 2018.
Le nuove norme sono state adottate allo scopo di realizzare l’allineamento alla normativa europea sotto vari profili e, in primo luogo, danno attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel dlgs n. 231/2007, così come modificato ed integrato dal dlgs n. 90/2017, con il quale è stata recepita la Quarta direttiva Antiriciclaggio.

In secondo luogo, Banca d’Italia fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il regolamento delegato della Commissione Ue n. 1108/2018. Inoltre, ha recepito gli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario. Tra gli obblighi introdotti (ex novo o modificando gli analoghi già previsti dalla previgente normativa) dalle nuove disposizioni si rilevano, in particolare, i seguenti:
1. l’obbligo per gli organi aziendali (i.e. consiglio di amministrazione, collegio sindacale, direzione generale) di definire ed approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (per es. assetto della funzione antiriciclaggio nel gruppo, eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), adeguata verifica (per es. misure da adottare in concreto per l’adeguata verifica rafforzata o semplificata) e conservazione dei dati (cfr. parte seconda, sezioni II e III delle disposizioni);
2. l’obbligo, per le capogruppo, di istituire una base informativa comune (cfr. parte quarta, sezione I, delle disposizioni);
3. l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. parte settima delle disposizioni), i cui risultati, relativi all’anno 2019, devono essere trasmessi dai destinatari alla Banca d’Italia entro il 30 aprile 2020.
Lungo è l’elenco dei soggetti ai quali si applicano le nuove disposizioni; accanto alle banche e a Poste Italiane vi sono, infatti, le Società di intermediazione mobiliare (Sim), le Società di gestione del risparmio (Sgr), le Sicav, le Sicaf, gli intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 Tub (società di factoring, società di leasing, società di credito al consumo), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i confidi e le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo.
Specifiche disposizioni vengono poi dettate per le attività di money transfer e per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario.
Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e alle stesse i destinatari dovranno adeguarsi entro l’1 giugno 2019 con l’eccezione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 che si applicheranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2020.
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