L’anzianità contributiva
di Daniele Cirioli

Caccia ai contributi per mettersi in pensione. Le nuove vie di prepensionamento introdotte dal decreto legge n. 4/2019, infatti, hanno fatto tornare d’interesse le diverse opportunità per riunire i contributi al fine di maturare il diritto alla pensione, magari (appunto) anche con qualche anno di anticipo. In tempi di lavori brevi e discontinui, la pensione è sempre più un puzzle di contributi, tra Inps e altre casse di previdenza, comprese quelle professionali. Anche lo stesso assegno di pensione può risultare, talvolta, non unico ma il risultato della somma di tante quote corrispondenti ai diversi spezzoni di contributi pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi. Per comporre questo puzzle i lavoratori hanno a disposizione varie vie, talvolta sovrapponibili tra di loro: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi invece a pagamento) fino alle recenti novità della «pace contributiva» per la valorizzazione dei c.d. «buchi» contributivi (dei periodi, cioè, di non lavoro frapposti tra periodi di occupazione) e del riscatto della laurea soft (si veda, in merito, ItaliaOggi Sette del 4 febbraio 2019), passando per il «nuovo cumulo» della legge bilancio 2017, richiamato a favore del prepensionamento con quota 100.
Il puzzle dei contributi, inoltre, può riguardare anche la natura degli stessi contributi. I periodi utili a ottenere la pensione, infatti, sono generalmente quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La legge, però, consente di utilizzare anche altri tre «tipi» di copertura contributiva, per esempio quelli relativi a periodi di malattia oppure agli anni di studio, al periodo di servizio militare. Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono:

i contributi «obbligatori» (da lavoro);

i contributi «figurativi»;

i contributi «da riscatto»;

i contributi «volontari».
L’ordine d’elencazione non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle norme di legge. Ciò vuol dire che, in caso di coesistenza nella stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e una figurativa, come, per esempio, la sovrapposizione tra retribuzione e inizio della maternità – si dà valore alla prima, senza possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più maternità). Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di contribuzione. Nel caso più frequente – coincidenza tra gli studi universitari e la leva – il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi «annulla» il corrispondente riscatto di laurea (anche in questo caso è escluso il «raddoppio» dei periodi/contributi).
Scopo di questo inserto è offrire una panoramica sulle diverse opportunità a disposizione dei lavoratori per riunificare eventuali versamenti contributivi che risultino sparsi nell’universo della previdenza sociale.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI
Si chiamano «figurativi» i contributi che vengono riconosciuti (accreditati), senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore con riferimento ad alcuni momenti particolari della carriera lavorativa:

periodi durante i quali il lavoratore dipendente licenziato ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. L’indennità è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione possedute dal lavoratore negli ultimi quattro anni; quindi la prestazione Naspi arriverà a un massimo di due anni e così anche la copertura dei contributi figurativi;

periodi di sospensione dell’attività coperti dalla cassa integrazione;

periodi successivi al licenziamento da parte di azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore fruisca di indennità di «mobilità»;

servizio militare o servizio sostitutivo civile (obiezione di coscienza);

periodi di malattia o di infortunio. Il periodo massimo di accredito figurativo è fissato in 95 settimane (cioè 22 mesi) nell’intera vita lavorativa;

periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (c.d. «congedo di maternità» della durata di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto). Quest’accredito di contributi figurativi è riconosciuto anche, per cinque mesi, anche in assenza di un rapporto di lavoro (cioè se la donna è senza occupazione), a patto che si possa far valere il requisito di cinque anni di contributiva acquisita in relazione ad effettiva attività lavorativa;

periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità (c.d. «congedo parentale») per la durata massima di sei mesi, anche frazionati, fruiti entro i primi 12 anni di vita del figlio;

permessi dal lavoro dovuti a malattia del bambino di età inferiore a tre anni;

periodi di ricovero per malattia tubercolare e periodi per i quali è prevista l’erogazione dell’indennità giornaliera per cura ambulatoriale, successiva al ricovero, o del sussidio post sanatoriale (compreso l’assegno di cura o di sostentamento);

periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue;

periodi di aspettativa per i quali il lavoratore dipendente è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

I CONTRIBUTI DA RISCATTO
Vi sono dei periodi nella vita del lavoratore che non danno luogo al versamento dei contributi e, quindi, non possono poi essere calcolati nelle liquidazioni delle prestazioni previdenziali, non ai fini del diritto della pensione né della misura. Al fine di evitare questo danno, la legge offre la possibilità di riscattare i periodi di vuoto contributivo che possano aiutare a maturare il diritto o a migliorare la misura della pensione. Si definiscono da riscatto, infatti, i contributi che il lavoratore iscritto all’Inps si è pagato per farsi riconoscere ai fini della pensione periodi di lavoro per i quali, all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa, non esisteva l’obbligo del pagamento oppure perché si tratta di lavoro svolto all’estero oppure periodi di non lavoro riferiti a particolari situazioni, espressamente previste dalla legge: tipico esempio è quella del corso legale degli studi universitari.
«Riscatto», dunque, è l’operazione che consente ai lavoratori di ottenere, a proprie spese (cioè pagando), il riconoscimento contributivo di periodi «scoperti» dal punto di vista previdenziale (periodi per i quali, cioè, non ha alcun accredito contributivo né obbligatorio né figurativo). A differenza della copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto è sempre a titolo oneroso. Unica agevolazione è il riconoscimento dello sconto fiscale, perché le somme pagate per il riscatto si deducono dal reddito, come avviene con i contributi obbligatori. In questo modo, il lavoratore ha la possibilità di recuperare parte della spesa dalle minori tasse (Irpef) pagate. Inoltre, chi si avvale del riscatto ha la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi, nell’arco di 10 anni.
In tabella sono indicate le principali forme di riscatto contributivo e il riferimento alle gestioni previdenziali che lo consentono. Vediamo alcune di queste (le più ricorrenti).

Recupero dell’Università
È la forma più diffusa di riscatto. Consente il recupero, cioè l’accredito ossia la copertura ai fini contributivi, del periodo del corso legale degli studi universitari. Le condizioni richieste sono due: aver già versato almeno un contributo; aver conseguito il diploma universitario. Pertanto il riscatto contributivo non può essere riconosciuto a chi non ha ancora cominciato a lavorare, né a chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia raggiunto la laurea. In verità, la prima condizione è stata mitigata con la previsione del «riscatto in attesa del posto di lavoro». Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei periodi «fuori corso». Il riscatto può essere anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso legale di studi (esempio: solo due anni al posto dei quattro previsti dal corso di laurea). Il caso più frequente di riscatto parziale è quello per la concomitanza tra servizio militare e frequenza universitaria. Un esempio. Il dottor Tizio, laureato in giurisprudenza, durante gli studi universitari ha fatto il servizio militare per 12 mesi. Dal momento che per il periodo di «leva» è coperto da contributi figurativi (senza alcun onere, quindi), il dottor Tizio può fare domanda all’Inps di riscatto di soli 3 dei 4 anni di corso legale della laurea di giurisprudenza. Per un lungo tempo, nel passato, il recupero ai fini pensionistici degli anni di studi universitari era pressoché riservato solo alla laurea vera e propria. Non potevano, cioè, essere riscattati i corsi di tipo superiore che non davano luogo al conferimento del titolo accademico: le «lauree brevi» o i diplomi «parauniversitari», ad esempio. Oggi, invece (dal 1997) è possibile il riscatto anche degli anni di studio per:

il «diploma universitario» che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (la cd «laurea breve»);

il «diploma di laurea», ottenuto dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

il «diploma di specializzazione», che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

il «dottorato di ricerca».
Le nuove disposizioni si applicano alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, indipendentemente dalla data in cui si è svolto il corso di studi. Possono essere recuperate, quindi, anche le lauree brevi conseguite prima del mese di luglio del 1997 (chi fa i conti con la pensione, dunque, può valutare anche questa eventuale possibilità).

Il riscatto della laurea in attesa del posto di lavoro
Il riscatto degli studi universitari, come accennato, può essere richiesto anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non hanno iniziato l’attività lavorativa. In tal caso, il contributo versato è tenuto dall’Inps in apposita evidenza contabile, rivalutato e conservato per essere trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale s’iscriverà in conseguenza dell’intrapresa di un’attività lavorativa. In tal caso, non essendoci una retribuzione o un reddito di riferimento, la legge prevede che l’onere di riscatto da versare sia costituito di una somma pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro nel 2019), moltiplicato per l’aliquota di computo delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (nel 2019 pari al 33%).
L’onere di riscatto, come detto, è fiscalmente deducibile dall’imponibile Irpef dell’interessato; qualora questi (come è probabile in questi casi) non fosse titolare di alcun reddito, l’onere del riscatto è detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico (papà o mamma), nella misura del 19%.

Lavoro all’estero.
L’Italia ha in corso di validità numerose convenzioni con altre nazioni in materia di sicurezza sociale (Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile, ecc.). Scopo degli accordi è consentire al lavoratore di utilizzare, ai fini della pensione, i vari periodi lavorativi svolti in più stati. Un esempio. In Italia per aver diritto alla pensione occorrono almeno 20 anni di contributi, così come in Francia. Poniamo il caso di un lavoratore che abbia lavorato 13 anni a Milano e 7 anni a Parigi. Senza un accordo tra le due nazioni, il lavoratore non avrebbe diritto ad alcuna pensione. Grazie alla convenzione, invece, ha la possibilità di cumulare i due periodi (quello italiano e quello francese) ai fini del diritto alla pensione. In questo modo sia l’Italia e sia la Francia riconoscono la contribuzione dell’altro Paese, conservando propria l’autonomia legislativa in materia. In altre parole, l’ente di previdenza italiano (Inps) riconosce il diritto alla pensione sulla base di 20 anni di contributi (dati dal cumulo di 13 più 7 anni), mentre liquida una pensione calcolata solo sulla base di 13 anni (svolti in Italia) mentre l’organismo estero paga la prestazione sulla base di 7 anni all’età e alle condizioni richieste in Francia. Si applica, in altre parole, il principio della «totalizzazione» dei periodi contributivi ai fini del «diritto» alla pensione (non della misura).
Che cosa succede se l’attività lavorativa è stata svolta all’estero in un Paese non convenzionato (Emirati Arabi, per esempio)? In questi casi per recuperare i periodi ai fini pensionistici non c’è altra via che ricorrere al riscatto, pagando cioè di tasca propria. L’unica condizione richiesta è il possesso della cittadinanza italiana alla data della domanda. La richiesta va corredata dei documenti oggettivamente idonei a provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro (non è importante la prova dell’importo delle retribuzioni percepite): possono essere utilizzati tutti i documenti originali di lavoro (eventuale contratto di ingaggio, lettera di assunzione, buste paga e così via) avvalorati dalle dichiarazioni di autorità consolari italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l’immigrazione.

Altri riscatti.
In presenza di almeno cinque anni di contributi derivanti da effettiva attività lavorativa (con esclusione, quindi, dei contributi figurativi, volontari o proveniente da riscatto) può chiedere il riscatto, a pagamento, fino a un massimo di cinque anni dei periodi di:

assenza facoltativa dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino fino a tre anni di età (l’ipotesi interessa solo le donne disoccupate, perché per quelle occupate questi periodi sono accreditati con contributi figurativi;

congedo per l’assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all’80% (solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993).
Inoltre, la riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995), ha dato la possibilità di riscatto ai fini pensionistici anche ai corsi di formazione professionale e a particolari periodi d’interruzione o sospensione dell’attività lavorativa purché successivi al 31 dicembre 1996:

periodi d’interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti da contributi né figurativi né volontari;

periodi di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze specifiche richieste per l’assunzione al lavoro o per la progressione della carriera;

periodi d’inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine, ecc.) ancora da definire mediante l’emanazione del solito decreto ministeriale;

lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale, nonché i relativi periodi intercorrenti non coperti da contributi;

lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti da alcun contributo.
Per gli ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-time), in alternativa al riscatto, è possibile il versamento della contribuzione volontaria: per l’autorizzazione, eccezionalmente, è richiesto un solo anno di contribuzione obbligatoria, invece di tre.
Quanto costa il riscatto.
Il costo del riscatto varia a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati. Tutto nasce dalle modifiche intervenute nel calcolo della pensione con la riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995). In sintesi, le attuali regole prevedono l’applicazione:

del tradizionale criterio di calcolo «retributivo» per l’anzianità maturata fino a tutto l’anno 2011, a favore di coloro che vantano almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995

del tradizionale criterio di calcolo «retributivo» per l’anzianità maturata fino a tutto l’anno 1995, a favore di coloro che avevano meno di 18 anni al 31 dicembre 1995;

del nuovo criterio di calcolo «contributivo» per coloro che non vantano alcuna anzianità al 31 dicembre 1995 (i neoassunti, per capirci).
In particolare, ai fini del diverso criterio di calcolo del costo del riscatto, bisogna considerare dove si collocano i periodi da recuperare: prima o dopo il 1996.
Criterio retributivo = l’onere è pari a una somma definita tecnicamente «riserva matematica». Questa somma serve all’ente per coprire l’incremento di pensione che scaturisce dal riscatto. Si tratta, in altri termini, della quantità di capitale necessaria al fondo di previdenza per costituire una riserva tale da coprire il maggior onere finanziario derivante (in futuro) dall’aggiunta, nel calcolo della pensione, degli anni riscattati a quelli coperti da contributi obbligatori. Le modalità di conteggio della riserva matematica sono piuttosto complesse e il risultato (la somma da versare) dipende da vari elementi tra cui il sesso, l’età e la retribuzione alla data della domanda. In linea generale si può dire che più bassa è la retribuzione e più giovane l’età del richiedente, meno si paga.
Criterio contributivo = il conteggio è più facile. La spesa è determinata applicando alla retribuzione l’aliquota contributiva obbligatoria in vigore al momento di presentazione della domanda di riscatto. Un dipendente, per esempio, deve sborsare, per ciascun anno di riscatto, il 33% della sua retribuzione.
Pagamento rateale.
Una volta calcolato l’onere di riscatto, l’Inps ne dà comunicazione al richiedente. Con la nota di avviso, alla quale normalmente è allegato il bollettino da utilizzare per il versamento, l’ente avverte che il pagamento della somma richiesta deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni, generalmente in unica soluzione. Tuttavia, se la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale, in un numero massimo di 60 rate mensili (5 anni) di uguale entità e di importo non inferiore a 27 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale annuo composto. Solo per le domande di riscatto degli studi universitari presentate dopo il 1° gennaio 2008, il pagamento rateale è consentito in un numero massimo di 120 rate mensili (10 anni), senza aggiunta di interessi. Il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile. In caso di mancato versamento di due rate consecutive la pratica si considera conclusa, con l’accredito limitato ai contributi relativi al periodo per la cui copertura sono sufficienti le somme già corrisposte.

Ma conviene riscattare?
Ma conviene riscattare? La domanda non consente una risposta uguale per tutti. Trattandosi di un’operazione onerosa, le considerazioni da fare prima di dire sì o no sono tante. La prima riguarda senz’altro l’obiettivo che si vuole raggiungere, ossia se il recupero degli anni di laurea deve servire per aumentare l’assegno mensile che l’Inps corrisponderà un domani, ovvero per accelerare i tempi del pensionamento. Nel primo caso la risposta è quasi sempre negativa. Nel secondo, il suggerimento che si può dare è quello di fare bene i conti. Valutare, cioè, se l’andare in pensione qualche anno prima del previsto compensa il maggior esborso derivante dalla somma da pagare per il riscatto. Si può dire, comunque, che in via di principio oggi, rispetto agli anni passati (fino al 2000), il riscatto è diventato più conveniente in termini finanziari: le somme spese, infatti, sono considerate oneri deducibili e quindi vanno a diminuire il reddito, ottenendo un risparmio sulle tasse da pagare.

I CONTRIBUTI VOLONTARI
Come per il riscatto, anche per i contributi volontari la convenienza a versarli deriva dalle due possibilità: per perfezionare i requisiti per il diritto a una pensione; per incrementare l’importo del trattamento pensionistico. Un terzo suggerimento deriva dall’esperienza. Molto spesso (anzi, quasi sempre), nel passato, il Legislatore ha previsto norme di favore per i lavoratori che versano i contributi volontari; per esempio, quando c’è stata la riforma Fornero che ha fortemente innalzato i requisiti (età) per andare in pensione, dalla penalizzazione sono stati esentati coloro che erano stati autorizzati a versare i contributi volontari (i c.d. esodati). In tal caso, pertanto, avere l’autorizzazione alla volontaria in tasca, ha significato un forte sconto sui requisiti (soprattutto età) per andare in pensione.
Per effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di appartenenza, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia, ecc…);

sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero;

attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta. Infine, si tenga conto che l’autorizzazione concessa non decade mai; perciò, i versamenti volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.
Così come per i riscatti, inoltre, anche i contributi volontari sono oggi interamente deducibili dal reddito (al pari dei contributi obbligatori da lavoro). In precedenza, invece, davano diritto alla detrazione dall’Irpef pari al 19% della somma spesa.

Prosecuzione volontaria e versamento dei contributi
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:

primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti; per esempio, chi abbia presentato la domanda il 18 febbraio 2019, otterrà l’autorizzazione dal 23 febbraio 2019 in avanti; pertanto, il primo versamento riguarderà il «primo trimestre 2019», per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2019;

primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); per esempio, chi abbia presentato la domanda il 18 febbraio 2019, otterrà l’autorizzazione a partire dal mese di febbraio 2019 in avanti (dal 1° febbraio 2019); pertanto, il primo versamento riguarderà il «primo trimestre 2019», limitatamente ai mesi febbraio e marzo.
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti. È possibile effettuare i versamenti volontari anche per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione. In tal caso, il relativo versamento andrà eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Un esempio. Viene presentata domanda il 18 febbraio 2019, chiedendo il versamento dei contributi a partire dal 18 agosto 2018 (sei mesi indietro); il provvedimento di autorizzazione arriva il 15 luglio 2019; in tal caso, si avrà il seguente quadro di versamenti dovuti, con relative scadenze:

contributi (correnti) relativi al I trimestre 2019 (periodo: febbraio/marzo 2019) andranno versati entro il 30 giugno 2019;

contributi (arretrati) relativi al semestre precedente la presentazione della domanda (periodo: 18 agosto 2018/ 18 febbraio 2019) andranno versati entro il 31 dicembre 2019;

entro lo stesso termine del 31 dicembre 2019 andranno versati anche i contributi (correnti) relativi al III trimestre 2019 (periodo: luglio/settembre 2019).
DALLA «RICONGIUNZIONE» AL «NUOVO CUMULO»
Fino al 1979 (ben 40 anni fa!), salvo qualche eccezione riservata ai dipendenti pubblici (legge n. 322/1958 abrogata da luglio 2010 e vive solo per chi ha cessato il versamento di contributi Inpdap prima del 30 luglio 2010 senza aver maturato la pensione), per tutti gli altri lavoratori era praticamente impossibile «sommare» due periodi di lavoro per i quali si erano versati contributi in diverse gestioni (si contavano circa 40 enti e fondi di previdenza). Perciò, se un lavoratore si trovava ad aver fatto per metà vita lavorativa il commerciante e per l’altra metà l’agricoltore correva il rischio di ritrovarsi senza pensione, nonostante avesse pagato contributi per tanti anni. Ciò, evidentemente, comportava irreparabili danni ai lavoratori. Per evitare questo, il Legislatore ha iniziato a inventare soluzioni che consentissero di sommare i diversi periodi contributivi tra i diversi enti pensionistici. In origine, e per un certo periodo di tempo, c’è stata solo la «ricongiunzione», talvolta gratuita e in altri casi a pagamento. Esempio: un lavoratore che per un certo periodo pagava i contributi all’Inps come impiegato, divenuto giornalista era iscritto automaticamente all’Inpgi. Ebbene, volendo far confluire i contributi Inps all’Inpgi per avere un’unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi, perché il trattamento dei giornalisti era più generoso. Lo stesso succedeva nell’ambito dello stesso Inps, se per esempio un lavoratore con contributi da autonomo e dipendente aveva intenzione di far confluire i primi contributi tra quelli di lavoro dipendente. Per tutte queste ragioni, addirittura, molto spesso capitava che periodi brevi andavano persi.
Adesso le cose stanno molto diversamente: ogni governo, infatti, ci ha voluto mettere del suo e si contano diverse vie per maturare il diritto a una pensione quando si sono pagati contributi in varie gestioni (si veda tabella). In particolare, abbiamo:
a) la ricongiunzione dei contributi che, in realtà, è una via con tre diverse direzioni:
1) ricongiunzione verso il fondo pensione lavoratori dipendenti;
2) ricongiunzione verso fondi diverso dal fondo pensione lavoratori dipendenti;
3) ricongiunzione dei contributi delle casse di previdenza dei professionisti;
b) cumulo dei contributi per i lavoratori autonomi;
c) cumulo «contributivo»;
d) computo;
e) totalizzazione;
f) nuovo cumulo.
LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno, quindi, diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi – la legge 7 febbraio 1979 n. 29 (contributi tra Inps, ex Inpdap, ex Enpals, Inpgi, gestioni speciali Inps per i lavoratori autonomi e i fondi sostitutivi)e la legge 5 marzo 1990 n. 45 (contributi tra casse professionisti e gestioni, in altro articolo in altra pagina) – che danno vita a tre diverse discipline di ricongiunzione:
a) la ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 1 legge n. 29/1979);
b) la ricongiunzione in fondi diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 2 legge n. 29/1979);
c) la ricongiunzione con le casse professionali (legge n. 45/1990).
Attenzione; le discipline operano solo nel sistema retributivo o misto delle pensioni; pertanto, si rivolgono e sono utili solo a chi possa far valere almeno un contributo versato entro il 31 dicembre 1995.

a) La ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 1 della legge n. 29/1979)
Consente di ricongiungere presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, i contributi esistenti in altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ago (le cd gestioni «alternative», quali Inpdap, fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici, ecc.) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, con esclusione della gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» poteva avvenire senza oneri a carico del richiedente. A partire dal 1° luglio 2010, invece, tale ricongiunzione è diventata onerosa e i lavoratori devono pagare il trasferimento dei contributi.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, invece, è sempre stata a pagamento di un onere da parte del richiedente. In talo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contributi in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
b) La ricongiunzione in fondi diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 2 della legge n. 29/1979)
L’opportunità è offerta al lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione e contribuzione:

nell’Ago dei lavoratori dipendenti;

presso forme obbligatorie sostitutive, esclusive od esonerative della predetta Ago;

nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps.
In tal caso, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contributi dei quali sia titolare. La facoltà può essere esercitata presso la gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all’atto della domanda di ricongiunzione ovvero nella gestione, diversa da quella d’iscrizione, nella quale può far valere almeno otto anni di contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. Questa tipo di ricongiunzione è onerosa.

c) La ricongiunzione dei contributi delle casse di previdenza
Disciplinata, come detto, dalla legge n. 45/1990 consente di ricongiungere (sommare) periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi; parimenti, consente di ricongiungere i periodi di contributi presso diverse casse di previdenziali per liberi professionisti. Prima di maturare l’età pensionabile, la facoltà è esercitabile soltanto nella gestione presso cui si risulta iscritti al momento della domanda di ricongiunzione. Una volta raggiunta l’età pensionabile è possibile ricongiungere i contributi anche in una gestione diversa da quella d’iscrizione, ma a patto che in tale gestione risultino versati almeno dieci anni di contributi continuativi, per effettiva attività di lavoro. Questo tipo di ricongiunzione è sempre e soltanto onerosa.

IL CUMULO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI
Gratuito, è previsto dall’art. 16 della legge n. 233/1990. Consente a chi possa far valere dei versamenti di contributi da lavoratore dipendente all’Inps e dei pagamenti di contributi anche in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e i coltivatori diretti) di unificarli e ottenere un’unica pensione. Il cumulo è possibile ai fini del diritto alla pensione nell’una (lavoratori dipendenti) o nell’altra gestione (lavoratori autonomi); nel caso di pensione di vecchiaia, si tiene conto del requisito anagrafico (età) previsto per la gestione dei lavoratori autonomi. La misura della pensione è determinata dalla somma della quota di pensione calcolata secondo le regole delle gestioni dei lavoratori autonomi e dalla quota di pensione calcolata con le regole della gestione dei lavoratori dipendenti.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO
È un’altra soluzione per sommare spezzoni contributivi e maturare il diritto a una pensione, gratuitamente. Introdotto nel 1997 (dlgs n. 184/1997) si presentò come una novità assoluta, perché per la prima volta si consentiva di maturare una pensione di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti pur non avendo maturato in nessuna delle forme di assicurazione obbligatoria il diritto autonomo alla prestazione. Il cumulo interessa i lavoratori le cui pensioni sono liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nel caso in cui (ovvio) siano iscritti ad almeno due gestioni. I destinatari, in particolare, sono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 o quelli che, pur avendo contributi in precedenza (entro il 31 dicembre 1995), hanno optato per il calcolo contributivo della pensione.
IL COMPUTO (PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS)
Per raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, etc.), l’iscritto alla gestione separata dell’Inps può sommare eventuali spezzoni di contributi pagati alle altre gestioni dell’Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o autonomi). Può farlo ricorrendo alla cd «facoltà di computo» offerta soltanto ai lavoratori che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995 in misura inferiore a 18 anni (quelli appartenenti al regime «misto»), con una sola conseguenza penalizzante: ricevere la pensione interamente calcolata con la regola contributiva.
La «facoltà di computo» fa coppia con la «totalizzazione» (si veda più avanti), riservata invece ai lavoratori cd «contributivi puri»: quelli, cioè, che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che per questa ragione sono naturalmente soggetti al sistema contributivo. Anche la totalizzazione, infatti, consente la somma di spezzoni contributivi per raggiungere il requisito contributivo per la pensione; in tal caso però non ha conseguenze penalizzanti per il lavoratore, poiché la pensione verrebbe già naturalmente calcolata con la regola contributiva.
Come accennato, la «facoltà di computo» è fruibile esclusivamente dai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps (basta un solo mese!) ed è stata disciplinata dall’art. 3 del dm n. 282/1996. In realtà, è una particolare modalità della «opzione per la pensione contributiva» prevista dalla legge n. 335/1995 (la riforma Dini delle pensioni che ha previsto la sostituzione del regime «retributivo» con quello «contributivo»). E che cos’è l’«opzione per la pensione contributiva»? È la possibilità concessa ai lavoratori appartenenti al sistema «misto» (che hanno, cioè, contributi versati sia nel regime «retributivo» che in quello «contributivo») di accedere prima alla pensione, in cambio della decisione (ossia «opzione», da cui il nome) di ricevere una pensione interamente (esclusivamente) calcolata con la regola «contributiva». In mancanza dell’opzione, invece, costoro avrebbero diritto a una pensione calcolata in parte con la regola «retributiva» e in parte con quella «contributiva». La regola contributiva risulta, generalmente, meno conveniente di quella «retributiva» e qui sta il trucco: lo Stato concede di andare prima in pensione al «prezzo» di una pensione ridotta. Il computo, insomma, consente di cumulare («computare») gli spezzoni contributivi che un lavoratore può aver versato in diverse gestioni previdenziali (ad eccezione delle casse professionali), al fine di maturare una pensione, a patto di ricevere la «pensione computata» interamente calcolata in base al sistema contributivo.
Vale la pena evidenziare che il «computo» può servire anche a rientrare nella deroga (è la c.d. «salvaguardia») ai nuovi requisiti per la pensione, introdotti dalla riforma Fornero. Infatti, chi risulti in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo sia dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, conserva il diritto a conseguire tale pensione nella gestione separata, utilizzando la facoltà di computo. Insomma costui potrà ottenere la pensione di vecchia con i requisiti vigenti anteriormente alla riforma Fornero di cui alla legge n. 92/2012. Tale diritto, poi, può essere fatto valere in ogni tempo (cioè, indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo).
Destinatari della «facoltà di computo» sono i soggetti che presentano questi due requisiti:

risultano iscritti alla gestione separata e hanno accreditato almeno un contributo mensile. Attenzione; ai fini del computo, non è necessario che il lavoratore «stia contribuendo» presso la gestione separata (non serve, cioè, che stia svolgendo un lavoro che lo obbliga a versare a tale gestione), ma è sufficiente che vi risulti iscritto. E lo «status» d’iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, perché per la gestione separata sussiste solo un obbligo d’iscrizione ma non di cancellazione (art. 2, comma 27, della legge n. 335/1995). Ciò significa, pertanto, che può avvalersi della «facoltà di computo», in presenza delle altre condizioni, anche il lavoratore che anni fa o soltanto ieri oppure oggi (dal 1996) abbia avuto un rapporto di lavoro per il quale ha dovuto pagare contributi alla gestione separata e prima o successivamente, anche oggi, ha lavorato o lavora in altre settori, per esempio, come dipendente di un’industria o come artigiano o commerciante;

hanno contributi nell’Ago dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive dell’Ago, nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) prima del 1° gennaio 1996. Attenzione, sono ammessi solo coloro i quali abbiano versato contributi prima del 1° gennaio 1996 oppure prima e dopo tale data; non sono ammessi, invece (in tal caso, cioè, non è esercitabile la facoltà di computo!), coloro i quali abbiano versato contributi «solo» successivamente al 1996 (in questo caso, infatti, non sussistono le condizioni per esercitare l’opzione al contributivo).
Il computo, come più volte ripetuto, è una «facoltà» concessa ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda. Essa in particolare, va fatta al momento di presentare la domanda di pensione. Attenzione; in assenza di specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, l’Inps non è tenuto ad applicare automaticamente il «computo».

LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
La totalizzazione consente di acquisire diritto a un’unica pensione ai lavoratori (e anche loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero modo di utilizzare in tutto i contributi versati. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, parasubordinati, professionisti. Di questi sono maggiormente interessati professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza se non a pagamento. La totalizzazione è completamente gratuita, cioè non comporta spese a carico del lavoratore che ne fa richiesta. La pensione, tuttavia, sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, anche se si è in presenza di spezzoni di contributi appartenenti al criterio «retributivo».
Nello specifico possono fare richiesta di totalizzazione i lavoratori iscritti:
4) a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi, ecc.);
5) a forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
6) ad altre forme pensionistiche previste dal dlgs n. 509/1994 (cd «enti previdenziali privatizzati»);
7) a forme pensionistiche dei liberi professionisti previste dal dlgs n. 103/1996 (cd «casse di previdenza dei liberi professionisti»);
8) alla gestione separata dell’Inps;
9) al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti del lavoratore, anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Inoltre possono fruire di totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno fatto domanda di ricongiunzione (a pagamento) dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora concluso il relativo procedimento con il pagamento integrale della rate. In tal caso, a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

IL NUOVO CUMULO
Il «nuovo cumulo» dei contributi, introdotto dalla legge Bilancio 2017, consente di maturare la pensione «cumulando» (appunto) i vari spezzoni di contributi versati in qualsiasi gestione di previdenza (praticamente tutte, incluse le casse dei professionisti), a causa dei vari tipi di occupazioni svolte: dipendente, autonomo, professionale, nel pubblico, nel privato. Come già detto, sebbene entrata in vigore il 1° gennaio 2017, la misura ha finora avuto raggio d’azione limitato, cioè senza possibilità di cumulare i contributi versati alle casse di previdenza dei professionisti. La circolare dell’Inps n. 140/2017, invece, apre finalmente la via anche a questa possibilità. Si tratta, praticamente, della riedizione del «cumulo contributivo» operativo dal 1° gennaio 2013 e introdotto dalla legge Stabilità di quell’anno (n. 228/2012).
Cumulo del quale potevano fruire tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione dei professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza. In sostanza, la legge Bilancio 2017 non ha fatto altro che allargare il raggio d’azione di questo «cumulo», estendendone l’operatività anche alle casse professionali così completando, a 360 gradi, la funzionalità e fruibilità della misura da parte di tutti i lavoratori, per tutti i contributi posseduti, presso qualunque gestione previdenziale. Insomma, con il nuovo cumulo si può sfruttare l’intero patrimonio contributivo senza dover sborsare somme a volte notevoli (come previsto per la ricongiunzione) o dover attendere un anno e mezzo per intascare l’assegno di pensione (come previsto per la totalizzazione).
Come accennato, il «nuovo cumulo» è una riedizione del cumulo già operativo dal 2013; due le le modifiche introdotte a partire dal 2017:

abrogazione della condizione della «assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia» per avvalersi del cumulo, prima previsto;

possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto prima) al raggiungimento dei requisiti fissati dalla riforma Fornero, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018 (requisiti da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).

Pensione di vecchiaia «progressiva» (con nuovo cumulo).
In base al dettato normativo, la facoltà di «nuovo cumulo» può essere esercitata per la liquidazione della pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti contributivi e anagrafici (età) previsti per le gestioni dell’Inps, opportunamente adeguati agli incrementi della speranza di vita. La facoltà, in tal caso, deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le gestioni coinvolte nel nuovo cumulo. Inoltre, sempre in base al dettato normativo, è previsto che:

«il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto»;

e che «le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento».

Pensione anticipata (con nuovo cumulo).
I soggetti che hanno contributi versati in più gestioni e casse professionali possono esercitare la facoltà del nuovo cumulo anche ai fini della liquidazione della pensione anticipata, il cui diritto si consegue alla maturazione del requisito di anzianità contributiva previsto per l’Inps (si veda tabella). In tal caso non si avrà alcuna formazione progressiva della pensione, come è previsto (esclusivamente) per la pensione di vecchiaia, ma un unico trattamento erogato da subito al ricorrere dei requisiti e condizioni richiesti (requisiti, come detto, che sono soltanto quelli contributivi previsti dall’Inps).
Ovviamente, per raggiungere il requisito contributivo si tiene conto non solo dei contributi versati alle gestioni dell’Inps, ma anche degli anni di contributi accantonati presso le casse dei professionisti. Per il conseguimento della pensione anticipata con il nuovo cumulo, inoltre, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali per esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Fonte:
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