La circostanza che la malattia denunciata rientri tra quelle tabellate ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 3, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione a una lavorazione tabellata (o l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova – a carico dell’INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Il che è accaduto nella fattispecie di causa in quanto il CTU ha individuato un diverso fattore – il tabagismo – avente rilevanza causale esclusiva nella determinazione della malattia.
Tale rilievo esime da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva ricorrenza nella fattispecie di causa di una delle lavorazioni specificate al n. 33 lett. a) della nuova tabella delle malattie professionali nell’industria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (D.P.R. n. 1124 del 1965, all. n. 4).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, 4 febbraio 2019 n. 3207