di Maria Elisa Scipioni.
Il cumulo gratuito dei contributi – esteso dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai liberi professionisti rappresenta, insieme a totalizzazione e ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni. Il cumulo gratuito è stato introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24 dicembre 2012) e consentiva a tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, ivi inclusa la gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Tale facoltà poteva essere esercitata qualora i richiedenti non fossero già titolari di trattamento pensionistico e non avessero maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione in una delle predette gestioni. Inoltre, i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni potevano essere oggetto di cumulo esclusivamente se finalizzati al perfezionamento del diritto per il trattamento di vecchiaia ovvero per i trattamenti di inabilità o per la pensione indiretta.
A partire dal 1° gennaio 2013 si aggiunge, quindi, accanto alla ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi e alla totalizzazione, che ricordiamo prevede il ricalcolo contributivo su tutte le quote di pensione e l’applicazione delle finestre mobili di uscita, una terza via, appunto quella del cumulo gratuito. Restavano però esclusi tutti i professionisti iscritti agli Albi e alle relative Casse privatizzate.
Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017
La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 è intervenuta modificando la precedente normativa a riguardo e introducendo una serie di sostanziali novità:
- possono formare oggetto di cumulo anche i periodi assicurativi maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti;
- il cumulo può essere finalizzato al conseguimento oltreché della pensione di vecchiaia, di inabilità o indiretta anche di quella anticipata;
- possono ricorrere all’istituto anche i soggetti che sono in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo.
L’istituto Nazionale di Previdenza con la circolare n. 60 del 16.03.2017 ha fornito le prime istruzioni operative a riguardo. Va precisato però che l’operatività all’interno del mondo delle Casse professionali rimase in un primo momento sospesa per via dell’impatto che il ricorso all’istituto poteva avere sulla sostenibilità finanziaria delle stesse, nell’ipotesi di numerosi soggetti richiedenti. In seguito, reso operativo con la circolare n.140/2017, nel recepire la normativa le Casse hanno modificato i propri regolamenti e statuti adottando delle regole di applicazione che possono differire da quanto dettato dalla normativa a riguardo.
Inoltre, ai fini dell’erogazione della prestazione per non gravare sui conti delle Casse, l’Inps ha individuato una soluzione pro-rata: l’Inps versa al raggiungimento dei propri requisiti l’importo della prestazione relativa alla quota di sua competenza, mentre quella correlata ai contributi versati alla Cassa professionale sarà pagata al raggiungimento dei relativi requisiti. L’assegno corrisposto dall’Istituto sarà dunque tecnicamente un anticipo della pensione che, in quanto tale, non prevede il riconoscimento di integrazioni e di maggiorazioni sociali.
Così come avviene per la totalizzazione, il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le gestioni e l’assicurato non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo.
I trattamenti erogati
Facendo ricorso al cumulo, gli assicurati potranno conseguire, come già detto, sia la pensione di vecchiaia ordinaria che la pensione di vecchiaia anticipata, oltre che la pensione indiretta ai superstiti o la pensione di inabilità.
Nello specifico il requisito anagrafico da perfezionare è quello più elevato tra le gestioni interessate dal cumulo. Ciò sta a significare, ad esempio, che una lavoratrice che ha compiuto già l’età di vecchiaia di 67 anni e che vanta 5 anni di contribuzione nella Gestione Separata e 15 nel settore privato potrà conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria avvalendosi dei tale istituto. Ma potrà cumulare i vari “spezzoni contributivi” anche nel caso in cui possa vantare oltre 20 anni nel settore privato, ossia fosse già nel pieno diritto di ottenere la pensione dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
Allo stesso modo ci si può avvalere del cumulo per raggiungere il diritto alla pensione anticipata, ossia 42 (41 per le donne) anni e 10 mesi, nonché per il raggiungimento dei 38 anni di contribuzione richiesti dalla nuova pensione “Quota 100”, purché utilizzato per cumulare periodi afferenti nelle Gestioni in cui è prevista tale facoltà.
Quindi, un lavoratore che può vantare 37 anni di versamenti contributivi nella Gestione Speciale Inps Autonomi Artigiani e 5 anni e 10 mesi nella Gestione Separata, potrà avvalersi del cumulo per raggiungere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi complessivi di anzianità contributiva.
Il cumulo, oltre a essere gratuito per chi se ne avvale, fa sì che l’importo unico finale di pensione mantenga intatto il sistema di calcolo e il reddito pensionistico. Di fatto, la pensione sarà calcolata in pro-quota, ossia attraverso la somma delle quote di pensione che scaturiscono dalle gestioni interessate che conservano le proprie regole di calcolo.
Prendiamo ad esempio un soggetto, che ha a oggi 57 anni, iscritto alla Gestione Separata INPS dal 2000 e che ha versato in passato 11 anni e 8 mesi di contributi al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. In assenza di interventi, i contributi da lavoro dipendente non danno diritto a pensione. La normativa sul cumulo gratuito ha aggiunto un’ulteriore alternativa di coordinamento rispetto all’unica alternativa in questo caso possibile, la totalizzazione, consentendogli di ottenere un’unica pensione, calcolata sempre in pro-quota, ma senza ricalcolo contributivo delle annualità di lavoro dipendente. Inoltre, il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si ha 4 mesi prima rispetto al caso in cui si avvalesse della totalizzazione contributiva. Ciononostante, la pensione risulta essere più elevata rispetto a quella totalizzata, per via del ricalcolo contributivo.
Posizioni Lavorative | ||
Data di inizio lavoro | gen-2000 | gen-1990 |
Data di fine lavoro | al pensionamento | ago-2001 |
Reddito di riferimento | 20.000 euro | 18.000 euro |
Gestione di riferimento | Gestione Separata – INPS | Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti – INPS |
Ipotesi di ricongiunzione | Cumulo | |
Pensione da Gestione Separata | Pensione da FPLD | |
Decorrenza pensione | mar-2030 | mar-2030 |
Anzianità maturata | 30 anni | 11 anni |
Sistema di calcolo | contributivo | misto |
Pensione di vecchiaia | 11.928 euro | 8.210 euro |
Ipotesi di ricongiunzione | Totalizzazione | |
Decorrenza pensione | lug-2030 | lug-2030 |
Anzianità maturata | 30 anni | 11 anni |
Sistema di calcolo | contributivo | contributivo |
Pensione di vecchiaia | 12.228 euro | 6.886 euro |
A oggi il cumulo può risultare l’alternativa più conveniente in quanto, oltre a essere gratuito quindi senza onere per il lavoratore che decide di avvalersene, come avviene invece per la ricongiunzione, preserva il sistema di calcolo a cui si ha diritto, senza ricalcolo contributivo come nel caso della totalizzazione.