Riguardo a una domanda di risarcimento danni per lesione alla propria integrità psicofisica avanzata da un dipendente dei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità:
- se si fa valere la responsabilità contrattuale la giurisdizione sarà del giudice amministrativo (se la controversia riguarda il periodo antecedente al 30 giugno 1998, ex d.lgs. n. 165/2001).
- mentre se si fa valere la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione sarà del giudice ordinario.
Al fine di tale accertamento non sono decisivi i soli richiami alle norme di cui all’art. 2087 c.c. né di più specifiche norme preposte alla protezione delle condizioni di lavoro.
Sarà invece rilevante l’accertamento riguardo all’elemento materiale dell’illecito: se la condotta è idonea a ledere la generalità dei cittadini, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro una mera occasione, la responsabilità dell’amministrazione risulta di tipo extracontrattuale e la giurisdizione è del giudice ordinario; al contrario, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Cassazione civile sez. un., sentenza del 21/12/2018 n. 33211