Non è risarcibile il danno riportato da un pedone a sèguito della caduta su una strada coperta di ghiaccio, posto che la situazione di pericolo andava evitata con l’adozione di normali ed esigibili cautele che il soggetto avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto.
Nel caso oggetto di decisione, è stato provato che il tratto di strada era coperto di ghiaccio e che il pedone avrebbe dovuto adottare la minima cautela di incedere più lentamente in modo da evitare di scivolare.
Tribunale sez. III, Bergamo, 26/11/2018, n. 2477