Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti se l’arbitro di calcio incorre in responsabilità contabile per illecito, atteso che il direttore di gara è investito -di fatto- di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI.
Cassazione civile sez. unite, sentenza del 09/01/2019 n. 328