Il Tribunale di Bergamo ha escluso la responsabilità societaria per malattia del dipendente
No all’aumento automatico dell’importo del premio Inail
di Francesco Pau
Inail, esclusa la responsabilità oggettiva dell’azienda per le malattie professionali. In caso di trasferimento di azienda, per l’aumento del premio assicurativo non è sufficiente che il lavoratore abbia prestato la propria attività presso lo stesso reparto. Lo ha stabilito il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 113/2019 del 21 febbraio, che ha escluso la responsabilità della società in merito al mesotelioma sviluppato da un suo ex dipendente. La giurisprudenza di merito mette quindi un freno alla prassi dell’Inail che, senza provare in alcun modo la colpa dell’azienda, tende spesso a far gravare sull’ultimo datore di lavoro costi assicurativi maggiorati.
Il tribunale ha accolto il ricorso della società contro il provvedimento con cui l’Inail aumentava l’importo annuale del premio sul presupposto di un maggior rischio aziendale derivante proprio dall’imputazione al datore di lavoro della malattia professionale di un suo ex dipendente.
Così facendo viene sconfessato il principio della responsabilità oggettiva dietro cui l’Istituto si trincera spesso per giustificare l’aumento del premio.
Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale rileva che l’Inail non ha addotto sufficienti elementi per dimostrare che il lavoratore «nell’esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’attuale convenuta, sia stato esposto ad amianto e che tale esposizione abbia causato la patologia di cui trattasi».
Nel caso di specie inoltre il lavoratore aveva lavorato per quasi trent’anni per la cedente che era stata posta in amministrazione straordinaria.
Autorizzata da decreto del ministero dell’industria, la cedente aveva trasferito il proprio complesso aziendale con i relativi dipendenti a una società di nuova costituzione che continuava quindi a svolgere la stessa attività negli stessi stabilimenti.
Secondo l’Inail l’azienda è responsabile a prescindere dalla variazione del titolare, della ragione sociale e anche in caso di trasferimento.
Tutti questi elementi non avrebbero «alcuna influenza sul decorso dell’andamento infortunistico, ai fini dell’oscillazione del premio».
Nel caso in oggetto il trasferimento faceva parte di una più ampia procedura disciplinata dall’allora vigente art. 47, comma 5, legge 428/90 in base al quale «accertato lo stato di crisi aziendale (…) ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore».
Il trasferimento di personale dalla società cedente in amministrazione straordinaria alla cessionaria avveniva quindi «in deroga all’art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità, ragion per cui l’attuale ricorrente non può ritenersi obbligata per il solo fatto di aver acquisito il rapporto lavorativo».
Nel caso di specie viene quindi escluso l’automatico mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda e comunque, quando anche fosse stata riconosciuta l’applicabilità dell’art. 2112 non sarebbe stato sufficiente per riconoscere in capo alla cessionaria la responsabilità per la malattia del dipendente.
La sentenza riporta al centro del dibattito l’onere della prova. Infatti, mentre l’Inail si limitava a sostenere che dal semplice fatto di aver lavorato alle dipendenze della cedente e della cessionaria derivasse la responsabilità (oggettiva) di quest’ultima, la cessionaria aveva prodotto documentazione da cui risultava l’inesistenza del nesso di causalità tra la malattia e il rapporto di lavoro.
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