Nel giudizio promosso fra l’impresa assicuratrice e la pluralità di persone danneggiate in conseguenza di un sinistro stradale non vi è litisconsorzio necessario processuale, mentre nel caso in cui si tratti di giudizio introdotto dopo l’entrata in vigore dell’art. 140 d.lgs. n. 209 del 2005 sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale.
Cassazione civile sez. III, 31/01/2018 n. 2348