Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 -codice delle assicurazioni- , l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all’assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice del predetto decreto.
Cassazione civile sez. III, 25/01/2018 n. 1829