La sentenza di primo grado ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per eccesso colposo nell’uso delle armi, sia pure escludendone la colpa grave, il che, in base alle disposizioni relative alla responsabilità civile dei pubblici funzionari, esclude l’azione diretta del terzo danneggiato contro gli stessi
a cura di Sonia Lazzini
Tratto dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 2074 del 29 gennaio 2018
(qui il testo integrale https://appaltieassicurazioni.it/pubblico-dipendente-sede-civile-non-risponde-colpa-lieve/)
“D’altra parte, la domanda proposta con la chiamata in giudizio delle amministrazioni era stata intesa proprio in questo senso dal Tribunale che, esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta dei militari nei confronti del terzo danneggiato, in quanto il loro illecito non era caratterizzato da colpa grave ma solo da colpa lieve, aveva condannato esclusivamente le sud-dette amministrazioni a risarcire il danno all’attore, ritenendol direttamente responsabili per la condotta dei convenuti loro dipendenti (così facendo applicazione dei principi già espressi ad es. da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1282 del 06/05/1971, Rv.351462 – 01, Sez. L, Sentenza n. 1890 del 18/02/2000, Rv.534119 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009, Rv.606823 – 01, con riguardo alla colpa dei funzionari, nonché daCass., Sez. 3, Sentenza n. 21408 del 10/10/2014, Rv. 632581 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 29/12/2011, Rv. 621066 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008, Rv. 601286 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 09/02/2004, Rv. 569994 -01, Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 28/08/2007, Rv. 599157 -01, con riguardo alla diretta responsabilità dell’amministrazione)”.
Ecco le disposizioni citate nella sentenza del Supremo organo giudicante civile.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 artt 22 e 23
L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo.
É danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave.
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