Lo prescrivono le linee guida elaborate da Ania per redigere contratti trasparenti

Pagine a cura di Antonio Ciccia Messina

Contratti assicurativi più chiari; linguaggio semplice, più icone, box e riquadri; calcolo dell’indennizzo prevedibile in caso di sinistro. Sono i possibili effetti delle linee guida «Contratti semplici e chiari» elaborate da Ania, associazione degli agenti, dei broker e dei consumatori.
Ciò dovrebbe cambiare il modo di scrivere e rendere comprensibili le polizze di assicurazione.

Le linee guida intendono, infatti, favorire la consapevolezza del consumatore nel momento in cui acquista una polizza, rendendone più intelligibile il contenuto e le coperture assicurative in essa contenute. Con un’aggiunta: l’Ania suggerisce alle imprese l’inserimento nei propri contratti di un termine per la liquidazione del danno definito da ciascuna impresa anche in relazione alla tipologia di ogni contratto.
Il tema della trasparenza delle condizioni nei contratti con i consumatori è essenziale, anche se bisognerebbe trasformare la trasparenza da attributo di atti a modalità di esecuzione del contratto: non solo i contratti devono essere chiari, ma anche le imprese devono essere chiare e disponibili a rispondere in ogni momento ai dubbi del contraente.
Le linee guida in commento hanno il pregio di indicare la necessità di dare priorità ad alcuni contenuti contrattuali così da mettere in evidenza ciò che potrebbe essere di maggiore utilità all’assicurato.
Ma passiamo a esaminare i contenuti principali della operazione trasparenza nei contratti assicurativi.

Formato. Il formato del contratto può essere cartaceo o elettronico.
L’utilizzo del formato elettronico può consentire alcune funzionalità che potrebbero rendere il contratto maggiormente fruibile dal cliente.
Si possono usare riquadri, finestre o pop-up dinamici, se finalizzati a fornire chiarimenti o approfondimenti su termini o temi specifici; il loro utilizzo peraltro non deve essere eccessivo al fine di evitare possibili confusioni o rendere difficile la lettura.

Particolari grafici. Debbono essere riportate con caratteri di particolare rilievo grafico alcune clausole contrattuali, in particolare recanti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato.
Le condizioni da rendere evidenti sono le clausole onerose (articolo 1341 codice civile); le clausole vessatorie (articolo 33 codice del consumo), qualora legittime (contratti con professionisti o contratti comunque negoziati); le clausole che recano le esclusioni e le condizioni (obiettive o essenziali) di assicurabilità; le clausole che dispongono, in generale, obblighi di comportamento a carico del contraente o dell’assicurato (per esempio, la presentazione di particolare documentazione ai fini della liquidazione del sinistro).
Le soluzioni grafiche consigliate sono l’utilizzo del grassetto o del maiuscoletto; l’utilizzo di colori diversi; l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono.

Termini semplici. Da preferire l’utilizzo di formule semplificate ed effettivamente intellegibili da parte del consumatore.

Rubriche e articoli. Le condizioni contrattuali devono essere espresse in modo chiaro e trasparente; in particolare deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto .
Il documento fa questo esempio: anziché «Casa sicura», con esclusioni che limitano la garanzia ai soli eventi piovosi, andrebbe usata l’espressione «Garanzia pioggia».

Scheda di polizza. La scheda di polizza, o frontespizio, contiene i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, il richiamo al nome commerciale del prodotto, con l’indicazione delle garanzie base e di tutte le garanzie opzionali, operanti o meno. Qualora la polizza sia su supporto cartaceo è necessaria una precisazione a caratteri molto marcati ed evidenti su quali sezioni (garanzie) siano operanti e quali escluse; una modalità di evidenziazione potrebbe essere quella di raggruppare tutte le garanzie operanti in un unico blocco e quelle non operanti in un altro. Ancora, andrebbero identificati il bene assicurato, il premio dovuto, i limiti, e inoltre le franchigie e gli scoperti , qualora sia appropriato, in particolare perché non già riportati nel contratto.
Se la garanzia è prestata in coassicurazione è da inserire un ulteriore riquadro o foglio che contenga i dati identificativi dei coassicuratori, l’indicazione della delegataria, le quote di coassicurazione e, probabilmente, la clausola di delega, con la chiara precisazione dei poteri e facoltà attribuiti.
Scheda di polizza e pagina di presentazione possono essere riunite in un unico documento.

Definizioni-glossario. Da inserire in apertura oppure come un allegato.
Contratto dalla A alla Z. Contiene le clausole relative alle dichiarazioni precontrattuali, alla decorrenza e sospensione della copertura, al pagamento del premio, al foro competente e altre disposizioni varie.

Oggetto. L’oggetto del contratto indica in maniera complessa le coperture, a loro volta identificate dal punto di vista geografico, temporale e causale, esclusioni, condizioni obiettive di assicurabilità, limiti, franchigie e scoperti.
L’oggetto deve essere trattato in una sezione per ogni garanzia prestata.
Tali sezioni dovrebbero articolarsi in capitoli, secondo uno standard omogeneo per ciascuna garanzia.
L’oggetto deve essere redatto in modo chiaro e trasparente, con l’utilizzo di termini comuni, facilmente comprensibili da parte del cliente, eliminando tecnicismi e formule di difficile interpretazione.

Le diverse opzioni sono le seguenti:
1) riportare tutte le garanzie base in un capitolo, tutte le garanzie opzionali in altro capitolo, tutte le esclusioni, relative tanto alle coperture base quanto a quelle opzionali, se operanti, in un ulteriore capitolo;
2) prevedere quattro diversi capitoli, denominati rispettivamente «cosa posso assicurare», «contro quali danni posso assicurarmi», «come e con quali condizioni operative mi assicuro», «tabella riassuntiva di limiti, scoperti e/o franchigie»;
3) prevedere un unico capitolo, che dovrebbe comunque toccare tutti i temi rilevanti (da identificare in apposita checklist), che comprendono almeno l’interesse assicurato, le cause da cui può derivare la lesione dell’interesse assicurato (all risks o named perils indicati specificamente), le esclusioni, comprese quelle che possono essere coperte con garanzie opzionali.

Inoltre, dovrebbero comunque essere toccati aspetti quali la possibile durata (annuale/poliennale/altro, a seconda della tipologia contrattuale), l’estensione territoriale della copertura e, ovviamente, il premio (clausola di regolazione, modalità di pagamento).

Se possibile, specialmente nel caso di polizza in formato elettronico, sono da riportare i testi delle sole garanzie effettivamente operanti.
Diversamente, l’indicazione delle garanzie effettivamente sottoscritte si trova nella scheda di polizza. Può essere opportuno che ogni garanzia venga visivamente caratterizzata da un’icona ed eventualmente un codice colore.

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